(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
CONVENZIONE  PER  IL  TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA   DAL   MINISTERO   PER  I  BENI  E  LE  ATTIVITA'  CULTURALI
               ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Tra      il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito
anche   "il Ministero"),  in  persona  del  sottosegretario  all'uopo
delegato, on. Carlo Carli
e       l'Universita'  degli  studi  di  Bologna  (di  seguito  anche
"l'Universita'"),  in  persona  del  rettore pro-tempore, prof. Fabio
A. Roversi  Monaco,  a  quanto  appresso autorizzato con delibera del
consiglio di amministrazione del 18 aprile 2000;
                           P r e m e s s o
    che  a norma dell'art. 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  recante  "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del
capo I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59", le universita' possono
richiedere  il  trasferimento  delle biblioteche pubbliche statali ad
esse collegate;
    che  in  forza  di  questa  disposizione  il  Ministro per i beni
culturali  e  ambientali, ai fini del trasferimento delle biblioteche
pubbliche  statali,  stipula  con  l'universita' interessata apposita
convenzione,  sentito  il  parere  del Consiglio nazionale per i beni
culturali  ed  ambientali  e  del  Ministro  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
    che  la  convenzione,  in  quanto  unico  strumento  abilitato  a
produrre   l'effetto   traslativo  della  biblioteca,  deve  regolare
modalita' e condizioni di tale trasferimento;
    che, nell'ambito della convenzione, sono anche individuati i beni
del  patrimonio  bibliografico  e  storico-artistico  da riservare al
demanio dello Stato;
    che  tutte  le  funzioni  del  Ministero  per i beni culturali ed
ambientali  nonche'  i  relativi  uffici, beni, risorse finanziarie e
personale  sono ora attribuiti al Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    che,  tra  le biblioteche pubbliche statali, organi del Ministero
per  i  beni e le attivita' culturali e' compresa anche la Biblioteca
universitaria  di  Bologna, avente sede in Bologna, via Zamboni n. 35
(di seguito anche "la BUB");
    che  la  BUB  puo' dirsi collegata all'Universita' degli studi di
Bologna,  ai  sensi e per gli effetti del citato art. 151 del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
    che   l'Universita'  degli  studi  di  Bologna  ha  richiesto  il
trasferimento  della  BUB  con  atto  trasmesso il 21 settembre 1998,
prot. 22078;
    che  a  seguito di tale richiesta e' stato istituito, con decreto
del  direttore  generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le
istituzioni  culturali e l'editoria in data 8 gennaio 1999, un gruppo
di lavoro;
    che  il  gruppo  di lavoro ha provveduto a redigere uno schema di
convenzione;
    che  su  tale schema sono stati acquisiti i prescritti pareri del
Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, resi
rispettivamente  con atto del 22 luglio 1999 e con atto del 1o luglio
1999;
    che, relativamente agli aspetti concernenti il rapporto d'impiego
ed  il  trasferimento  del  personale, sono state altresi' sentite le
organizzazioni  sindacali  ed  acquisito  il  parere del Dipartimento
della  funzione  pubblica  espresso  con  nota prot. n. 3963/9 del 22
ottobre 1999;
    che,  in relazione al trasferimento all'Universita' dell'immobile
sede  della  BUB,  il  Ministero delle finanze ha espresso il proprio
avviso con nota prot. 73737 del 17 giugno 1999;
Tutto cio' premesso si conviene quanto segue
                               Art. 1.
               Oggetto del trasferimento e decorrenza
    1.  E'  trasferita  all'Universita'  degli  studi  di  Bologna la
Biblioteca  universitaria  di  Bologna,  con  i  relativi  compiti  e
funzioni,  ivi  comprese  le  funzioni  connesse alla ricezione degli
stampati oggetto di obbligo di deposito.
    2. Sono conseguentemente attribuiti all'Universita' gli uffici, i
beni,  il  personale e le relative risorse finanziarie assegnate alla
BUB,   alle   condizioni  e  nei  termini  stabiliti  dalla  presente
convenzione.
    3. L'Universita' subentra altresi' nei contratti stipulati per il
funzionamento  e  la  gestione  della BUB nonche' per la gestione dei
progetti in corso.
    4.  I  trasferimenti,  le  attribuzioni  ed  i subentri di cui al
presente  articolo  decorrono  dal  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo  a  quello  della pubblicazione della presente convenzione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    5.   Entro   la   data   di   cui  al  comma  precedente  saranno
improrogabilmente  portate  a  termine le operazioni di consegna, che
dovranno risultare da apposito verbale, redatto e sottoscritto tra le
parti.
                               Art. 2.
                            Beni immobili
    1.  L'Universita'  subentra  al  Ministero nell'uso del complesso
immobiliare,  di proprieta' del demanio dello Stato, attualmente sede
della  BUB,  come esattamente identificato nelle planimetrie allegate
sub   lettere  "A",  "B",  "C",  "D",  "E",  con  relativi  impianti,
pertinenze ed accessori.
    2.  La  concessione  in  uso, a titolo gratuito e perpetuo, sara'
formalizzata  dal  Ministero  delle finanze con le modalita' previste
dall'art.  51,  comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 448, che ha
modificato l'art. 1, comma 93, della legge 3 dicembre 1996, n. 662.
                               Art. 3.
            Patrimonio bibliografico e storico-artistico
    1.  E'  trasferito  all'Universita' l'uso gratuito e perpetuo del
patrimonio  bibliografico  e  storico-artistico,  che permane in ogni
caso  nel  demanio  dello  Stato, in consegna alla BUB, quale risulta
dagli   inventari   della   BUB   stessa  alla  data  della  presente
convenzione.
    2. L'Universita':
      a) assicura la corretta conservazione e l'integrita' in Palazzo
Poggi,  od  in  locali  della  BUB,  dell'intero patrimonio di cui al
presente articolo, nei rispetto di ogni normativa presente o futura;
      b) consente  il  libero  accesso  a  tutte  le  persone di eta'
superiore a sedici anni:
      c) mantiene  il  prestito  esteso ai residenti nella regione ed
opera  il prestito interbibliotecario conformemente alle disposizioni
del Servizio bibliotecario nazionale (di seguito "SBN");
      d) mantiene  aggiornato  e  consultabile  in  linea il catalogo
automatizzato in SBN;
      e) continua i progetti speciali di catalogazione in corso;
      f) assicura la conservazione e la catalogazione dei beni di cui
al  presente  articolo che presentano interesse storico ed artistico,
nel rispetto di ogni normativa presente e futura ed in collaborazione
con il Sistema museale di Ateneo.
    3.  Il Ministero presta la sua assistenza tecnico-scientifica per
la  conservazione,  il  restauro  e  la  catalogazione  di  tutto  il
patrimonio  bibilografico  antico  conservato presso la BUB, anche se
acquisito successivamente alla presente convenzione.
    4.  L'Universita',  il  Ministero  e  la  regione Emilia-Romagna,
concorrono  alla catalogazione e valorizzazione del patrimonio di cui
al    comma 1)   del   presente   articolo,   anche   attraverso   la
predisposizione ed il finanziamento di progetti comuni.
    5.  Il  Ministero  riconosce  all'Universita'  il copyright sulle
riproduzioni  realizzate  a propria cura del patrimonio bibliografico
di  cui  al  comma 1)  del  presente articolo ed ogni altro eventuale
provento  derivante  dalla  valorizzazione  del  patrimonio medesimo,
purche'   compatibile   con   il   suo  carattere  storico-artistico.
L'Universita'  consegna  alle  biblioteche indicate dal Ministero tre
copie  di ciascuna delle predette pubblicazioni su qualsiasi supporto
realizzate.
                               Art. 4.
                          Altri beni mobili
    1.  E' trasferito in proprieta' all'Universita' tutto il restante
materiale  mobile,  di  qualsiasi natura, ivi compresi gli arredi, le
attrezzature,  i  materiali ed i mezzi informatici, di cui dispone la
BUB,  anche  se  detenuti  da  terzi, quali risultano dall'inventario
della BUB stessa.
                               Art. 5.
                              Personale
    1.  Il  personale  della  BUB  viene inquadrato, tenuto conto dei
processi  di  riqualificazione  previsti  dall'art.  12  della  legge
15 marzo  1997,  n.  59, e dal vigente Contratto collettivo nazionale
del comparto Ministeri, nonche' delle professionalita' acquisite, nel
livello,   qualifica   e   profilo   corrispondenti  nell'ordinamento
dell'Universita',  fatta salva la facolta' di opzione a permanere nei
ruoli del Ministero. Il personale che esercita la facolta' di opzione
viene  collocato  anche  in  soprannumero  negli uffici del Ministero
presenti nella citta' di Bologna.
    2.  Al  personale  trasferito all'Universita' viene assicurato il
trattamento  economico  onnicomprensivo  in  godimento  o,  comunque,
quello piu' favorevole.
    3.  I  termini  per  l'opzione,  le  modalita'  ed  i  tempi  del
trasferimento  del  personale  nonche'  i criteri per l'inquadramento
sono  determinati da appositi decreti del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i
Ministri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica,
cosi'  come dettato dal comma 5, art. 9, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370.
    4. Il personale trasferito e' inquadrato nel livello, qualifica e
profilo  corrispondenti nell'ordinamento universitario. L'Universita'
procede  all'inquadramento sulla base di apposite tabelle comparative
concordate con le organizzazioni sindacali territoriali.
                               Art. 6.
                               Risorse
    1. I trasferimenti di fondi per far fronte ad impegni pregressi e
per   quelli   futuri,  derivanti  da  ruoli  di  spesa  fissa,  sono
determinati da appositi atti interministeriali.
    2.  Gli  stanziamenti  che  saranno assegnati all'Universita' dal
Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica, e
siano  da  intendersi  distinti  ed  aggiuntivi  rispetto al Fondo di
finanziamento    ordinario    annuale    (F.F.O.)   onde   assicurare
all'Universita'  almeno  il  livello  attuale  di risorse per la BUB,
saranno  destinati  dall'Universita' al finanziamento e allo sviluppo
della  BUB  stessa.  Al  fine  di  determinare  la  spesa storica, il
Ministero  comunica  che  nell'ultimo  triennio  la  media  annua del
complesso  delle  spese  sostenute  per la BUB, personale escluso, e'
stata di 1.813 milioni.
                               Art. 7.
      Inserimento della BUB nella organizzazione universitaria
    1.  L'Universita',  attraverso  opportune  modifiche  del proprio
statuto,  attribuisce  alla  BUB la qualifica di "struttura speciale"
dell'Ateneo, mantenendo ad essa la propria attuale denominazione.
    2.  L'organizzazione  interna,  la  direzione ed il funzionamento
della  BUB  sono  disciplinati  in  apposita parte del regolamento di
organizzazione di Ateneo.
    3.  Le  norme regolamentari sono informate ai seguenti principi e
criteri direttivi:
      a) coinvolgimento  del Ministero e della regione Emilia-Romagna
nella definizione degli indirizzi scientifici e culturali della BUB;
      b) attribuzione alla BUB dell'autonomia piu' elevata consentita
dall'ordinamento universitario;
      c) distinzione,  cui  gia'  si informa lo statuto d'Ateneo, tra
indirizzo   e  controllo,  da  un  lato,  ed  attuazione  e  gestione
dall'altro,    da   affidare   a   personale   dotato   di   apposita
professionalita' nel settore della biblioteconomia.
    4.  Fino  all'entrata  in vigore delle nuove norme regolamentari,
continuano   ad   applicarsi   le   norme   di  organizzazione  e  di
funzionamento vigenti in quanto compatibili.
                               Art. 8.
          Impegni dell'Universita' nella gestione della BUB
    1. Nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, l'Universita'
conferma  alla  BUB  la migliore visibilita' scientifica nazionale ed
internazionale, eleggendola quale struttura prioritariamente deputata
alle seguenti funzioni:
      a) biblioteca storica dell'Universita';
      b) biblioteca di storia dalla scienza;
      c) biblioteca professionale;
      d) centro di ricerca e di servizi biblioteconomici;
      e) biblioteca   di   cultura   generale   e  di  documentazione
dell'attivita' culturale ed editoriale del territorio;
      f) biblioteca   di  supporto  alla  ricerca  e  alla  didattica
universitaria.
    2.  L'Universita'  mantiene  condizioni di accesso e di fruizione
pubblica della BUB non inferiori a quelle attualmente in vigore.
    3.   L'Universita'   affida  alla  BUB  il  ruolo  di  centro  di
coordinamento  e supporto del servizio di prestito interbibliotecario
da  erogarsi  da  parte di tutte le biblioteche dell'Ateneo attive in
SBN.
                               Art. 9.
    La  presente  convenzione  e'  soggetta ad imposta di registro in
misura  fissa,  ai  sensi  dell'art.  41,  comma 2,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131, con oneri a
carico dell'Universita'.
    E' inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della
tabella   allegata   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642.
      Li', 8 giugno 2000

                               Il Ministero per i beni e le attività
                                culturali in persona del sottose-
                                      gretario pro-tempore
                                             Carli
Università degli studi di Bologna
   Il rettore: Roversi Monaco