Art. 7.
        Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
  1.  Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  deve  prevedere le
procedure  per  l'identificazione  dei  pericoli e la valutazione dei
rischi  di  incidente  rilevante  e  l'adozione  delle  misure per la
riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il
mantenimento nel tempo della loro efficacia.
  2.  Le  attivita' di identificazione e valutazione, di cui al comma
1,  devono  essere  condotte  sia  in termini di probabilita', sia di
gravita',  e  documentate  nell'ambito  di  un'analisi  di  sicurezza
espletata  secondo  lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali
di  esercizio,  sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita
dell'impianto.  Per  gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto
legislativo  n.  334  del 17 agosto 1999, esse devono essere condotte
secondo  quanto  stabilito dai decreti di cui al comma 4 dello stesso
articolo.  In  ogni  caso, le attivita' devono rendere disponibili le
informazioni  necessarie  per  la verifica del rispetto dei requisiti
minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui
all'art.  14,  comma  1, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto
1999. L'espletamento di tali attivita' deve permettere la valutazione
dell'idoneita'  delle  misure  di  sicurezza adottate, individuare le
possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la
pianificazione  di  emergenza interna ed esterna e costituire la base
per le' attivita' di informazione, formazione e addestramento, di cui
al citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998.
  3.  Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e
requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
generali,  cosi'  come  definiti  nel  documento,  e  degli obiettivi
specifici,  a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la
riduzione  del rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate,
realizzate  e  adottate  ai fini del raggiungimento e mantenimento di
tali obiettivi.
  4.  Le  attivita',  di  cui  al  comma  1, devono essere aggiornate
periodicamente,  in occasione di modifiche, ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e qualora intervengano
nuove  conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne
all'organizzazione,   anche  derivanti  dall'esperienza  operativa  o
dall'analisi   di   incidenti,   quasi   incidenti   e   anomalie  di
funzionamento.