Art. 7. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia. 2. Le attivita' di identificazione e valutazione, di cui al comma 1, devono essere condotte sia in termini di probabilita', sia di gravita', e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito dai decreti di cui al comma 4 dello stesso articolo. In ogni caso, le attivita' devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. L'espletamento di tali attivita' deve permettere la valutazione dell'idoneita' delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per le' attivita' di informazione, formazione e addestramento, di cui al citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998. 3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, cosi' come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi. 4. Le attivita', di cui al comma 1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.