Art. 3.
                Procedura di assegnazione e gestione
                  dei contributi per le assunzioni
  1.  Per  ogni  assunzione  a  tempo pieno con contratto di lavoro a
termine di durata almeno biennale, che deve essere perfezionato entro
e  non  oltre il 31 dicembre 2000, nell'ambito di progetti di ricerca
di  durata predeterminata, e' concesso ai soggetti di cui all'art. 2,
un contributo cosi' determinato:
    a)  30  milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel
caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di
formazione  post-laurea  rilasciate  dalle scuole di specializzazione
universitarie.  I  corrispondenti  titoli  di  formazione post-laurea
conseguiti  all'estero  devono  essere  preventivamente e formalmente
riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
    b)  20  milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel
caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore
della ricerca.
  2.  Ad  ogni  soggetto  beneficiario  non  puo'  essere  erogato un
contributo  complessivo di importo superiore a 60 milioni di lire per
anno.
  3.  I  contributi  di  cui al comma 1 non sono cumulabili con altre
agevolazioni  previste  per le assunzioni di cui al predetto comma da
normative nazionali o comunitarie.
  4.  Ai  lavoratori  assunti ai sensi del comma 1 e' corrisposta una
retribuzione  non inferiore a quella iniziale prevista per il profilo
professionale  di  ricercatore  del contratto collettivo nazionale di
lavoro  cui  appartiene  il  soggetto  beneficiario,  ovvero a quella
iniziale  prevista  per  lo  stesso  profilo dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto  ricerca,  qualora  il contratto
collettivo   di   appartenenza   non   preveda  il  predetto  profilo
professionale.
  5.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2  che  intendono avvalersi dei
contributi   di  cui  al  comma  1,  devono  inoltrare  al  Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio
per  lo  sviluppo  ed  il  potenziamento  dell'attivita'  di ricerca,
mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre il 31 dicembre 2000, una domanda-dichiarazione, redatta secondo
lo schema allegato e contenente le seguenti indicazioni:
    a) dati  identificativi del soggetto richiedente e suo settore di
attivita';
    b) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
    c) descrizione  dei progetti di ricerca ed indicazione della loro
durata;
    d) requisiti  e  quantita'  del personale da assumere avvalendosi
delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo, con descrizione
sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;
    e) comunicazione   di  non  aver  fruito  di  altre  agevolazioni
disposte  da  normative  nazionali  o comunitarie per l'assunzione di
personale  con i requisiti di cui al comma 1 nell'ambito del medesimo
progetto,  ovvero  comunicazione  di  avere  in  corso domande per il
finanziamento del medesimo progetto.
  6. Le domande dichiarazioni devono essere rese in bollo, nonche' in
conformita'  alle norme sull'autocertificazione, ai sensi del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  20  ottobre  1998.  Il  legale
rappresentante  dovra',  con dichiarazione scritta e contestuale alla
domanda,  menzionare  espressamente  di  essere  a  conoscenza  delle
sanzioni  penali  in  caso di dichiarazioni mendaci ed allegare copia
fotostatica  del  documento  di  riconoscimento in corso di validita'
cosi' come previsto dall'art. 3, legge n. 127/1997.
  7.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  verificata  a  pena  di  esclusione  della  domanda  la
completezza  dei  dati di cui al comma 5, forma un primo elenco delle
domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di
ricevimento  da  parte del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica,  con  esclusivo  riferimento  a  quelle
presentate  dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dalle lettere a)
ad   e);   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  il  Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica verifica
la disponibilita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
e  comunica  al  richiedente  l'ammissibilita' al contributo. Qualora
alla  data  di cui al comma 5 non risulti esaurito lo stanziamento di
cui  all'art. 1, comma 2, lettera a), il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica forma per la cifra residua un
successivo  elenco  delle  domande  comunque  presentate  entro il 31
dicembre  2000  dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) e
ammesse  ai  sensi  del  presente comma, secondo l'ordine cronologico
risultante   dalla   data  di  ricevimento  da  parte  del  Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  e
comunica  al  richiedente,  verificata la disponibilita' finanziaria,
l'ammissibilita' al contributo.
  8.   Il   soggetto   beneficiario,  a  seguito  dell'ammissione  al
contributo  trasmette,  entro  trenta  giorni,  pena la decadenza, al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
servizio  per  lo  sviluppo  ed  il  potenziamento  dell'attivita' di
ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione, corredati del
curriculum   del  soggetto  assunto,  e  comunica  le  modalita'  per
l'accreditamento  del  contributo.  Entro trenta giorni, il Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica provvede
al versamento del contributo per il primo anno.
  9.  Al  termine  della  prima  annualita'  in  cui e' articolato il
progetto  di  ricerca,  il  soggetto  beneficiario  trasmette, dietro
richiesta  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e    tecnologica,    una    relazione   sintetica,   sull'avanzamento
dell'attivita', dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai
benefici  di  cui  al  presente  decreto.  Sulla  base della predetta
relazione,  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, valutata la coerenza, con le modalita' di cui all'art.
6,  comma 2, delle attivita' svolte con gli obiettivi di cui all'art.
14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione
della  quota  di  contributo  relativa alla nuova fase annuale ovvero
procede alla sua revoca o rimodulazione.
  10.  Al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
una   relazione   sintetica  sull'esito  dell'attivita'  di  ricerca,
dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo
indeterminato,   dandone   successiva   comunicazione   al  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  11.  Con  apposito  avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
rende  noto l'avvenuto esaurimento dello stanziamento di cui all'art.
1,  comma  2,  lettera  a),  nonche'  l'elenco  dei  beneficiari;  le
domande-dichiarazioni   inoltrate   successivamente   alla  data  del
predetto avviso sono restituite al richiedente.