Art. 5.
Integrazioni  dei  contributi  ordinari  per  assunzioni a termine di
dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea
conseguito  anche  all'estero, di laureati con esperienza nel settore
                           della ricerca.
  1.  Per  l'esercizio  2000,  a  valere  sulle disponibilita' di cui
all'art.  1,  comma  2,  lettere  b)  e  c) del presente decreto, per
l'assunzione  con  contratti  di  lavoro  subordinato a tempo pieno a
termine  di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola
volta,  di  dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione
post-laurea  conseguito  anche all'estero, di laureati con esperienza
nel  settore  della ricerca, sono concesse integrazioni ai contributi
ordinari  degli  enti  di  ricerca e degli atenei, che procedono alle
assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente decreto, nella
misura  di  lire  50  milioni per ogni unita' di personale assunto ai
sensi del presente comma e per ogni anno di durata del contratto.
  2.  L'integrazione  di  cui  al  comma  1 e' concessa dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base
delle  comunicazioni  degli  enti  e  degli  atenei  in  ordine  alle
assegnazioni  in  distacco  temporaneo  e ad apposita indicazione del
personale  da  assumere  ai  sensi  del  comma  1.  La concessione e'
disposta   secondo   l'ordine   cronologico  di  presentazione  delle
richieste   che  avviene  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  sulla  base  della  data  di  ricevimento  da parte del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma
1,  lettera  b).  L'erogazione  dell'integrazione  e'  vincolata alla
presentazione  da  parte  dell'ente  o  dell'universita' di copia dei
contratti di assunzione a termine.
  3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art.
1,  comma  1,  lettera  b),  prima  del 31 dicembre 2000 il Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica pubblica
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Gli enti e gli atenei comunicano al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica eventuali modificazioni e
cessazioni  dei contratti di assunzione di cui al comma 1, al fine di
eventuali   conferme,  rimodulazioni  o  revoche  delle  integrazioni
concesse ai sensi del presente articolo.