IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
29 luglio  1947,  n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti
di   patronato  e  di  assistenza  sociale,  ratificato  dalla  legge
17 aprile 1956, n. 561;
  Vista  la  legge  27 marzo  1980, n. 112, recante: "Interpretazione
autentica  delle  norme  concernenti  la personalita' giuridica ed il
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  1017,  concernente:  "Norme di attuazione dell'art. 2 della legge
27 marzo  1980,  n.  112,  relativa  agli  istituti di patronato e di
assistenza sociale";
  Visto  il decreto ministeriale 18 marzo 1971, con il quale e' stata
approvata  la  costituzione  dell'Ente  nazionale per l'assistenza ai
coltivatori - ENPAC, promosso dall'Unione coltivatori italiani - UCI;
  Visto lo statuto del predetto istituto, approvato in unico contesto
con l'atto di costituzione dell'istituto medesimo;
  Viste  le  risultanze di gestione esposte dall'istituto in epigrafe
nei  propri bilanci consuntivi a far tempo dal 1991, da cui emerge un
consolidato  disavanzo  economico  pari a lire 359 milioni per l'anno
1991, lire 1.104 milioni per l'anno 1992, lire 252 milioni per l'anno
1993; lire 216 milioni per l'anno 1994, lire 1.780 milioni per l'anno
1995,   nonche'   un   disavanzo   sia   patrimoniale  che  economico
quantificabile,  rispettivamente,  in  lire 9  milioni  e  lire 1.272
milioni  per l'anno 1996, lire 2.936 milioni e lire 2.927 milioni per
l'anno 1997, lire 4.226 milioni e lire 1.300 milioni per l'anno 1998;
  Vista  l'esistenza  di  procedure  di  pignoramenti presso terzi, a
carico   del   patronato   ENPAC,   per  l'ammontare  complessivo  di
L. 995.653.860 alla data del 26 maggio 2000;
  Viste  le  note in data 13 marzo 2000 e 31 marzo 2000, con le quali
l'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   comunica  che
dall'ottobre  1997  l'Ente  in  epigrafe non ha presentato le denunce
mensili  per  il  personale  dipendente  e, altresi', di aver avviato
procedure   di   recupero   per   accertate  omissioni  contributive,
ammontanti  a  circa  L. 981.000.000,  dall'anno 1981, ai sensi delle
vigenti leggi in materia;
  Visto  l'esito  degli  accertamenti relativi agli anni 1997 e 1998,
effettuati,  nel  corso  degli  anni  1998  e  1999,  dalle direzioni
provinciali  del  lavoro  su  tutto  il  territorio nazionale, da cui
risulta  la  presenza  di sedi del patronato ENPAC rispettivamente in
sole  quarantadue  province distribuite in sedici regioni e trentotto
province distribuite in quattordici regioni, nonche' il dato parziale
fornito  da ottantotto direzioni provinciali del lavoro, dal quale si
rileva  la  presenza  del patronato medesimo in ventisette province e
dodici regioni alla data del 31 dicembre 1999;
  Considerato  che  l'Istituto  in  questione  non  si  e', pertanto,
uniformato  alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  1017, che
prevede  l'istituzione  sul territorio nazionale di sedi proprie o di
avvalersi  di  sedi del soggetto o dei soggetti promotori stabilmente
finalizzate  all'attivita'  di  patronato  in  almeno due terzi delle
regioni e meta' delle province;
  Considerato  il  consolidato disavanzo economico-patrimoniale ed il
mancato  ripianamento  dello  stesso  da  parte  della confederazione
promotrice,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1017/1986;
  Considerato  che  l'Ente  nazionale per l'assistenza ai coltivatori
non  dimostra di possedere i mezzi finanziari necessari per ripianare
il consolidato disavanzo economico-patrimoniale ne' per assicurare il
suo normale funzionamento;
  Visto il parere n. 158 del Consiglio di stato, sezione II, adunanza
13 marzo   1991,   che   definisce  il  carattere  sanzionatorio  del
potere/dovere  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
disporre,  ai  sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, lo scioglimento d'autorita'
degli  Istituti  di  patronato  e di assistenza sociale che non siano
piu',  per  qualsiasi  motivo,  in  grado di funzionare o per i quali
siano  venuti  meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e di
nominare un commissario liquidatore;
  Vista la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio
n.  766  in  data 29 aprile 1988 e 2105 in data 7 giugno 1989 e della
pretura  di  Roma  n.  9351  in  data  17 luglio  1992,  con  cui  la
magistratura    di    merito    ha   confermato   nella   fattispecie
l'applicabilita' per la liquidazione del patrimonio degli articoli 11
e  seguenti  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice civile,
nonche'  degli  articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio
decreto  n.  267  del 16 marzo 1942 in materia di liquidazione coatta
amministrativa;
  Vista, altresi', l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale
del  Lazio,  sezione III, n. 2105 del 7 giugno 1989, che, confermando
il  suddetto  orientamento,  ta i compiti del commissario ad acta per
l'esecuzione  del  giudicato amministrativo alle sole quantificazioni
dei   crediti   spettanti  ed  alla  notificazione  degli  stessi  al
commissario  liquidatore, per la loro soddisfazione nell'ambito delle
procedure  e  degli  adempimenti  di  cui agli articoli 14 e seguenti
delle disposizioni di attuazione del codice civile;
  Considerato  il  carattere  meramente sollecitatorio del termine di
durata della nomina del commissario liquidatore e l'apposizione dello
stesso per la periodica verifica dello stato della liquidazione;
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere, ai sensi del citato
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n.  804,  allo  scioglimento  dell'Ente nazionale per l'assistenza ai
coltivatori - ENPAC, nonche' alla nomina del commissario liquidatore;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Ente nazionale
per  l'assistenza ai coltivatori - ENPAC e' sciolto con effetto dalla
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.