Art. 2.
  Nella parte III - Strutture: facolta' e dipartimenti - l'art. III.7
relativo all'osservatorio della didattica e' cosi' riformulato:
  1.  E' istituito, per ogni facolta', l'osservatorio della didattica
con  il  compito  di rilevare l'andamento della didattica, la qualita
delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative
e   delle   scelte   operate,   elaborando   proposte   per  il  loro
miglioramento.
  L'osservatorio  della  didattica  ha  inoltre  il  compito  di dare
attuazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
  L'osservatorio  della  didattica redige una relazione annuale sulla
didattica   e  sul  complesso  dei  servizi  didattici  forniti  agli
studenti,  che  viene presentata al Consiglio di facolta' e trasmessa
al  Senato  accademico  che  deliberera'  sulle  eventuali  forme  di
pubblicizzazione.
  2.  L'Osservatorio  della  didattica e' composto pariteticamente da
rappresentanti  dei  docenti  e  degli studenti e precisamente da due
professori  ordinari,  due  professori  associati,  un  ricercatore e
cinque studenti.
  Le   funzioni   di  presidente  e  di  vicepresidente  sono  svolte
rispettivamente da un professore e da uno studente.
  3.  I professori e i ricercatori sono eletti con voto limitato alla
singola   componente   nell'ambito  del  consiglio  di  facolta'.  La
componente  studentesca  e' costituita dai primi cinque nominativi in
graduatoria  nelle  elezioni  per  la  rappresentanza in consiglio di
facolta'.
  4.  L'osservatorio  della  didattica viene nominato e insediato dal
preside e dura in carica due anni accademici.
  5.  E'  inoltre costituito l'osservatorio di ateneo della didattica
composto   pariteticamente  dai  presidenti  e  vicepresidenti  degli
osservatori delle facolta'.
  Tale  osservatorio  e' nominato ed insediato dal rettore, in quanto
presidente   del   senato  accademico  e  dura  in  carica  due  anni
accademici.
  6.  L'attivita'  degli  osservatori della didattica e' disciplinata
nel regolamento generale di Ateneo.
  7.  Il  sistema  degli  osservatori si avvale delle strutture e del
personale  attribuito  al  nucleo di valutazione. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Milano, 22 giugno 2000
                                                  Il rettore: De Maio