IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che nella seduta del 26 ottobre 1999 con delibera n. 2 il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, adotto' limitatamente al periodo 1o novembre - 31 novembre 1999, misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta; Considerato: che permanendo i presupposti di rischio idraulico oltre che nella tratta fluviale di pianura a valle di Bassano, anche all'interno del bacino montano (con particolare riferimento all'abitato di Valstagna), risulta necessario - nelle more dell'approvazione del progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del fiume Brenta - adottare appropriati provvedimenti aventi carattere di immediata eseguibilita'; che il piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico molto elevato, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, classifica il comune di Valstagna nella categoria R4, ponendo i conseguenti vincoli territoriali; che per minimizzare in tempi brevi il rischio di inondazione nell'abitato di Valstagna, i provvedimenti sopraccitati consistono nel tenere a disposizione a scopo di laminazione il serbatoio del Corlo nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre con quota di invaso posta a 252 m.s.l.m.; che tale provvedimento richiede che nel periodo immediatamente precedente alla data del 15 settembre si realizzi un eventuale (se necessario) progressivo abbassamento della quota di invaso del serbatoio al fine di porlo per la data sopraccitata alla quota di 252 m.s.l.m.; che per tale uso del serbatoio nel periodo sopraccitato verra', a consuntivo, riconosciuto all'Enel S.p.a. un indennizzo per la mancata produzione idroelettrica, da determinarsi sulla base dell'effettiva produzione e dei mancati utilizzi calcolati con riguardo alle medie degli ultimi cinque anni; l'indennizzo e' stabilito dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della normativa di settore; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto l'art. 3, comma 1, punto c), della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare: il comma 3, che richiama le finalita' del piano di bacino indicate all' art. 3; l'art. 17-6-bis della legge che attribuisce all'Autorita' di bacino la facolta' di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino, idonee misure di salvaguardia; l'art. 17-6-ter della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; Visto l'art. 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, l'iter per l'approvazione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi urgenti previsti dai piani previsionali e programmatici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990 con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della ela-borazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici, che prevede tra l'altro al punto 5.2 i criteri generali di valutazione delle priorita', e la metodologia generale per l'individuazione degli interventi piu' urgenti da inserire negli schemi di cui all'art. 31 della lettera c); Visto il punto 5.3 dello stesso decreto che determina gli elementi per l'individuazione di situazioni di particolare interesse; Considerato che per il bacino del fiume Brenta non e' ancora stato predisposto il Piano di bacino e pertanto e' tuttora vigente lo schema previsionale e programmatico; Considerato che l'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene e' da ritenersi a tutti gli effetti configurabile nelle fattispecie previste dagli atti di indirizzo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990, con particolare riferimento alla necessita' di provvedere alla soluzione di situazioni di pericolo con probabile rischio a persone o cose, "... sulla base di valutazioni che tengono conto della probabilita' del danno, della vulnerabilita' del contesto territoriale e ambientale e del valore monetario o ambientale dei beni che risultano esposti"; Considerato che, per quanto sopra esposto, l'intervento in argomento puo' ritenersi un'integrazione del piano previsionale e programmatico, per cui l'indennizzo da corrispondere all'Enel S.p.a. per la mancata produzione puo' trovare copertura finanziaria nei fondi che verranno stanziati con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e destinati a questa Autorita' di bacino; Visto il parere del comitato tecnico dell'Autorita' di bacino che nella seduta del 21 giugno 2000, si e' espresso favorevolmente nel merito dell'utilizzo del serbatoio del Corlo per la moderazione delle piene del Brenta; Delibera: Art. 1. Norme di salvaguardia Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse a salvaguardia della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate norme di salvaguardia finalizzate all'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo per la moderazione delle piene del torrente Cismon, da attuare secondo quanto previsto dal successivo art. 2.