IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso  che nella seduta del 26 ottobre 1999 con delibera n. 2 il
Comitato  istituzionale  dell'Autorita'  di  bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento,    Livenza,    Piave,    Brenta-Bacchiglione,    adotto'
limitatamente  al  periodo  1o novembre - 31 novembre 1999, misure di
salvaguardia  finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corlo per la
laminazione delle piene del fiume Brenta;
  Considerato:
    che permanendo i presupposti di rischio idraulico oltre che nella
tratta  fluviale di pianura a valle di Bassano, anche all'interno del
bacino   montano   (con   particolare   riferimento   all'abitato  di
Valstagna),  risulta  necessario  -  nelle more dell'approvazione del
progetto  di  Piano  stralcio  per  la  sicurezza idraulica del fiume
Brenta  -  adottare  appropriati  provvedimenti  aventi  carattere di
immediata eseguibilita';
    che  il  piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni di
rischio idrogeologico molto elevato, di cui alla legge 3 agosto 1998,
n. 267, classifica il comune di Valstagna nella categoria R4, ponendo
i conseguenti vincoli territoriali;
    che  per  minimizzare  in  tempi  brevi il rischio di inondazione
nell'abitato  di  Valstagna,  i provvedimenti sopraccitati consistono
nel  tenere  a  disposizione  a scopo di laminazione il serbatoio del
Corlo  nel  periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre con
quota di invaso posta a 252 m.s.l.m.;
    che  tale  provvedimento  richiede che nel periodo immediatamente
precedente  alla  data  del 15 settembre si realizzi un eventuale (se
necessario)  progressivo  abbassamento  della  quota  di  invaso  del
serbatoio al fine di porlo per la data sopraccitata alla quota di 252
m.s.l.m.;
    che per tale uso del serbatoio nel periodo sopraccitato verra', a
consuntivo, riconosciuto all'Enel S.p.a. un indennizzo per la mancata
produzione  idroelettrica,  da determinarsi sulla base dell'effettiva
produzione  e  dei mancati utilizzi calcolati con riguardo alle medie
degli ultimi cinque anni; l'indennizzo e' stabilito dal Ministero dei
lavori pubblici ai sensi della normativa di settore;
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  Visto  l'art.  3, comma 1, punto c), della legge 18 maggio 1989, n.
183;
  Visto  l'art.  17  della  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  e  sue
successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
    il  comma  3,  che  richiama  le  finalita'  del  piano di bacino
indicate all' art. 3;
    l'art.  17-6-bis  della  legge  che  attribuisce all'Autorita' di
bacino la facolta' di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in
attesa  della  approvazione  del  piano  di  bacino, idonee misure di
salvaguardia;
    l'art. 17-6-ter della legge che consente, peraltro, l'adozione di
opportune  misure  inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti
non ancora compiutamente disciplinati;
  Visto  l'art.  31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989,
n. 183, che prevede, tra l'altro, l'iter per l'approvazione dei fondi
finalizzati  al  finanziamento  degli interventi urgenti previsti dai
piani previsionali e programmatici;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo  1990  con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e
coordinamento  ai  fini  della ela-borazione ed adozione degli schemi
previsionali  e programmatici, che prevede tra l'altro al punto 5.2 i
criteri  generali  di  valutazione  delle priorita', e la metodologia
generale  per  l'individuazione  degli  interventi  piu'  urgenti  da
inserire negli schemi di cui all'art. 31 della lettera c);
  Visto  il punto 5.3 dello stesso decreto che determina gli elementi
per l'individuazione di situazioni di particolare interesse;
  Considerato  che per il bacino del fiume Brenta non e' ancora stato
predisposto  il  Piano  di  bacino  e  pertanto e' tuttora vigente lo
schema previsionale e programmatico;
  Considerato   che   l'utilizzo  del  serbatoio  del  Corlo  per  la
laminazione   delle  piene  e'  da  ritenersi  a  tutti  gli  effetti
configurabile  nelle  fattispecie previste dagli atti di indirizzo di
cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1990,  con particolare riferimento alla necessita' di provvedere alla
soluzione di situazioni di pericolo con probabile rischio a persone o
cose,  "...  sulla  base  di  valutazioni  che  tengono  conto  della
probabilita'   del   danno,   della   vulnerabilita'   del   contesto
territoriale  e  ambientale  e  del valore monetario o ambientale dei
beni che risultano esposti";
  Considerato   che,   per  quanto  sopra  esposto,  l'intervento  in
argomento  puo'  ritenersi  un'integrazione  del piano previsionale e
programmatico,  per cui l'indennizzo da corrispondere all'Enel S.p.a.
per  la  mancata  produzione  puo'  trovare copertura finanziaria nei
fondi  che  verranno stanziati con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e
destinati a questa Autorita' di bacino;
  Visto  il  parere del comitato tecnico dell'Autorita' di bacino che
nella  seduta  del  21 giugno 2000, si e' espresso favorevolmente nel
merito dell'utilizzo del serbatoio del Corlo per la moderazione delle
piene del Brenta;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                        Norme di salvaguardia
  Allo  scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati
nelle premesse a salvaguardia della sicurezza idraulica dei territori
montani  e  vallivi  del  bacino  del  Brenta, sono adottate norme di
salvaguardia  finalizzate  all'utilizzazione del bacino idroelettrico
del  Corlo  per  la  moderazione  delle piene del torrente Cismon, da
attuare secondo quanto previsto dal successivo art. 2.