Art. 3.
    Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validita'
  Ai  sensi  dell'art.  17  della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi'
come  modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le
presenti  norme  di  salvaguardia  sono  immediatamente  vincolanti e
restano in vigore fino al 30 novembre del corrente anno.