IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  del  l'art.  6,  del decreto legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione
impianti  inoltrata  presso  la  competente  direzione  generale  del
lavoro,  come da protocollo della stessa, in data 15 maggio 2000, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  31 marzo  2000
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 3 aprile 2000,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  applicato,  a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  40 unita'  su  un  organico
complessivo di 78 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 aprile 2001,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa
costruzione  impianti,  con  sede  in  Napoli,  unita'  di Melpignano
(Lecce),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 40 unita', su un organico
complessivo di 78 unita'.