Art. 2.
  1. I  soggetti  attuatori,  ove  non  sia possibile l'utilizzazione
delle  strutture  pubbliche,  possono affidare la progettazione degli
interventi   ricompresi  nel  piano  anche  a  liberi  professionisti
avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 5.
  2. I  soggetti  attuatori  provvedono all'approvazione dei progetti
ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro
sette   giorni   dalla  disponibilita'  dei  progetti.  Qualora  alla
conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione
invitata  sia  risultato  assente  o  comunque non dotato di adeguato
potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
loro  presenza  e  dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.   In   caso   di  motivato  dissenso  espresso  da  una
amministrazione  preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico -
territoriale,  del patrimonio storico - artistico o alla tutela della
salute  dei  cittadini,  la  determinazione del soggetto attuatore e'
subordinata,  in  deroga  all'art.  14, comma 4, della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 17, comma 3, della legge
15 maggio  1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve
esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
  3. I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti
nel  piano  che  si dovessero rendere necessari anche successivamente
alla  conferenza  di  servizi  di  cui al comma precedente, in deroga
all'art.  17,  comma 24,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta  e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4. Gli  interventi  ricompresi  nel  piano dovranno essere affidati
entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui all'art. 1,
e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.
  5. Per  l'affidamento  delle progettazioni e la realizzazione degli
interventi   e'  autorizzata,  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
    regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6,
comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
    legge  7 agosto  1990,  n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive
modificazioni;
    legge  11 febbraio  1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995,  n.  216,  e  18 novembre  1998,  n.  415,  art. 6, comma 5, ed
articoli 9,  10,  comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
28,  29,  32,  34  e le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,  strettamente  collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato   dal   decreto   legislativo   25 febbraio  2000,  n.  65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
    leggi  regionali  strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga.