Art. 3. 1. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle normali condizioni di vita, le regioni interessate, per la parte di rispettiva competenza e nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di lire 40 milioni per unita' abitativa. 2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi. 3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la regione interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria. 4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi. 5. Per favorire la ripresa delle attivita' produttive danneggiate, le regioni interessate possono concedere contributi fino ad un massimo di 60 milioni di lire. 6. Per assicurare omogeneita' e rapidita' nella concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorita' per gli interventi di immediato ripristino, il limite di danno rapportato al valore del bene e la possibilita' di ricorso ad autocertificazione al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.