Art. 3.
  1. Per  favorire  il  rapido  rientro nelle abitazioni e il ritorno
alle normali condizioni di vita, le regioni interessate, per la parte
di  rispettiva  competenza  e  nei limiti delle disponibilita' di cui
all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di lire
40 milioni per unita' abitativa.
  2. Per   l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei  familiari  evacuati
dall'alloggio   distrutto  o  dichiarato  totalmente  o  parzialmente
inagibile,  oggetto  di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato
un  contributo  mensile  fino  a L. 600.000, per la durata massima di
dodici mesi.
  3. All'assegnazione  del  contributo  di cui al comma 2 provvede la
regione  interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei
comuni  in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla
ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.
  4. Il  contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci
entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.
  5. Per  favorire la ripresa delle attivita' produttive danneggiate,
le  regioni  interessate  possono  concedere  contributi  fino  ad un
massimo di 60 milioni di lire.
  6. Per  assicurare  omogeneita'  e  rapidita' nella concessione dei
contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della protezione
civile emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorita'
per  gli  interventi  di  immediato  ripristino,  il  limite di danno
rapportato  al  valore  del  bene  e  la  possibilita'  di ricorso ad
autocertificazione al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.