Art. 4. 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 novembre 2000, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.