Art. 4.
  1. Ai  lavoratori  dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci
lavoratori  delle  cooperative  di lavoro non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi
dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi
calamitosi  oggetto  della  presente ordinanza, e' corrisposta per il
periodo  di  sospensione  o  di  riduzione dell'orario e comunque non
oltre   il   30 novembre  2000,  un'indennita'  pari  al  trattamento
straordinario   di  integrazione  salariale  previsto  dalle  vigenti
disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario,
nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.