Art. 6. 1. I prefetti provvedono agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonche' agli oneri per gli interventi disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita' della presente ordinanza. 2. I prefetti delle provincie di residenza delle organizzazioni di volontariato chiamate ad intervenire nelle operazioni connesse alla presente emergenza sono autorizzate ad anticipare, sulle proprie contabilita' speciali, le spese di viaggio dei volontari nonche' le spese di trasporto dei loro materiali. Il Dipartimento della protezione civile provvedera' al rimborso delle spese anticipate a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 7 comma 1. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati, con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attivita' direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base. 4. Il Dipartimento della protezione civile e le prefetture interessate agli eventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a corrispondere, con onere a carico della disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1, per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. 5. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre ai limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti della somma di lire un miliardo che sara' versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione del Ministero dell'interno. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1. 6. L'autorizzazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2618 del 28 giugno 1997, aumentata di dieci unita' e' prorogata al 30 settembre 2001 e l'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui al successivo art. 7, comma 1.