Art. 6.
  1. I  prefetti provvedono agli interventi necessari ad assicurare i
primi   soccorsi,  l'assistenza  e  la  rimozione  di  situazioni  di
pericolo, nonche' agli oneri per gli interventi disposti in emergenza
dagli  enti  locali,  per  il  rimborso  degli oneri sostenuti per il
trasporto  dei  beni mobili della protezione civile e per il rimborso
alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai
datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita'
della presente ordinanza.
  2. I  prefetti delle provincie di residenza delle organizzazioni di
volontariato  chiamate  ad intervenire nelle operazioni connesse alla
presente  emergenza  sono  autorizzate  ad  anticipare, sulle proprie
contabilita'  speciali,  le spese di viaggio dei volontari nonche' le
spese   di  trasporto  dei  loro  materiali.  Il  Dipartimento  della
protezione  civile  provvedera'  al rimborso delle spese anticipate a
valere sulle disponibilita' di cui all'art. 7 comma 1.
  3. Le  amministrazioni  e  gli  enti pubblici sono autorizzati, con
onere  a  carico  dei  propri  bilanci,  a corrispondere al personale
dipendente,  per  l'espletamento  di  attivita' direttamente connesse
agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di
due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre
i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70
ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti
per   attivita'   direttamente   connesse   con   l'emergenza,  viene
corrisposto  un  compenso  forfettario  rapportato  alla retribuzione
dello stipendio base.
  4. Il   Dipartimento   della  protezione  civile  e  le  prefetture
interessate   agli   eventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  sono
autorizzate  a corrispondere, con onere a carico della disponibilita'
di  cui  all'art.  7,  comma 1,  per  la  durata massima di due mesi,
compensi  per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti
previsti  dalla  vigente  normativa  e  comunque nel limite di 70 ore
mensili.
  5. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare compensi per
lavoro  straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  ivi compreso quello dirigente, oltre ai limiti previsti dalla
vigente  normativa,  nei  limiti  della somma di lire un miliardo che
sara'  versata  in  conto  entrate  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione  del Ministero dell'interno. L'onere e' posto a carico
delle disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1.
  6. L'autorizzazione  di  cui  all'art. 2 dell'ordinanza n. 2618 del
28 giugno   1997,   aumentata   di   dieci  unita'  e'  prorogata  al
30 settembre 2001 e l'onere e' posto a carico delle disponibilita' di
cui al successivo art. 7, comma 1.