Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede per lire 150 miliardi a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verra' reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile secondo le obiettive esigenze che si verranno a determinare. 2. In aggiunta alla disponibilita' di cui al comma 1 le regioni interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile". 3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, provvede il Dipartimento della protezione civile in base alle esigenze. 4. Le regioni, in attesa del trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.