Art. 7.
  1. Agli  oneri  derivanti  dalla presente ordinanza si provvede per
lire 150  miliardi a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   (capitolo  9353  -  Fondo  della
protezione  civile)  che verra' reintegrata di pari importo dal Fondo
spese  impreviste.  La  somma  viene  ripartita con provvedimenti del
Dipartimento  della  protezione  civile secondo le obiettive esigenze
che si verranno a determinare.
  2. In  aggiunta  alla  disponibilita'  di cui al comma 1 le regioni
interessate  contraggono  mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al
limite   di   indebitamento   stabilito  dalla  normativa  vigente  e
trasferiscono  le  risorse  ai  soggetti  attuatori.  A  tal  fine il
Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi  pari a lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.
Al  relativo  onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa
di  cui  al  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  142, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  3 luglio  1991,  n.  195,  cosi'  come
determinato  dalla  tabella C  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488,
volta  ad  assicurare  il  finanziamento  del "Fondo della protezione
civile".
  3. Alla  ripartizione  dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi
di  cui  al comma 2, provvede il Dipartimento della protezione civile
in base alle esigenze.
  4. Le  regioni, in attesa del trasferimento delle risorse di cui al
presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a
carico dei propri bilanci.