Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' triennale.
  2.  Nel  caso  di  accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo  autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa
con   effetto   immediato,   dandosi  luogo  al  controllo  di  tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3.  Nei  casi di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
  4.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  sono riportate
nell'apposito   registro   vidimato   dall'Ispettorato   tecnico  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo
non  inferiore  a  cinque  anni.  L'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti per la certificazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Roma, 11 ottobre 2000

                                   Il direttore generale
                      per lo sviluppo produttivo e la competitività
                                         Visconti
Il direttore generale dei rapporti di lavoro
                    Ferraro