Art. 2.
  1.  Per  il  completamento degli interventi di cui all'ordinanza n.
2622  del  4  luglio  1997,  il  presidente  della regione Lombardia,
commissario  delegato,  e'  autorizzato  ad  utilizzare  la  somma di
L. 250.000.000,  economizzata  a  valere  sugli  stanziamenti  di cui
all'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2000
                                                  Il Ministro: Bianco