Art. 2. 1. Per il completamento degli interventi di cui all'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997, il presidente della regione Lombardia, commissario delegato, e' autorizzato ad utilizzare la somma di L. 250.000.000, economizzata a valere sugli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2000 Il Ministro: Bianco