Art. 5. Il presente decreto ha validita' per un triennio dalla data della sua emanazione, fatte salve le diverse determinazioni in relazione ai risultati della sperimentazione e le decisioni di competenza che la regione Emilia-Romagna adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.