Art. 5.
  Il  presente  decreto ha validita' per un triennio dalla data della
sua emanazione, fatte salve le diverse determinazioni in relazione ai
risultati  della  sperimentazione e le decisioni di competenza che la
regione  Emilia-Romagna  adottera'  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1,
della  legge  1o  aprile  1999,  n.  91,  e  puo'  essere revocato in
qualsiasi  momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.