IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 di adeguamento alla decisione n. 2000/418/CE della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000; Considerato necessario e urgente adottare specifiche misure sanitarie per fare fronte alla situazione di rischio igienico-sanitario e ambientale relativa alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico a rischio venutasi a determinare a seguito delle misure sanitarie disposte in adeguamento alla decisione n. 2000/418/CE della Commissione europea, in deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Ordina: Art. 1. 1. Coloro che esercitano, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, attivita' di stoccaggio, trasporto e pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui a detto decreto, operano in deroga agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22.