IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  5 febbraio  1997,  n.  22,  e
successive modificazioni;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  15 giugno  1998
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 171 del 24 luglio 1998;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 di
adeguamento  alla decisione n. 2000/418/CE della Commissione europea,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
novembre 2000;
  Considerato   necessario   e  urgente  adottare  specifiche  misure
sanitarie    per    fare    fronte   alla   situazione   di   rischio
igienico-sanitario   e  ambientale  relativa  alla  gestione  e  allo
smaltimento  del materiale specifico a rischio venutasi a determinare
a  seguito  delle  misure  sanitarie  disposte  in  adeguamento  alla
decisione  n.  2000/418/CE  della Commissione europea, in deroga alla
disciplina prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Coloro  che  esercitano,  nel rispetto delle prescrizioni e dei
requisiti  igienico-sanitari stabiliti dal decreto del Ministro della
sanita'  29 settembre  2000,  attivita'  di  stoccaggio,  trasporto e
pretrattamento  del  materiale  specifico  a  rischio  di cui a detto
decreto,  operano in deroga agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22.