Art. 3.
  1.  Gli  impianti  industriali  di incenerimento e co-incenerimento
possono  trattare il materiale specifico a rischio a condizione che i
locali  di  stoccaggio  del materiale, in attesa dell'incenerimento o
co-incenerimento    siano    autorizzati   dall'autorita'   sanitaria
competente  per  territorio,  secondo  quanto  stabilito  dal decreto
interministeriale 26 marzo 1994.
  2.   Negli  impianti  di  cui  al  comma  1,  ove  si  effettua  la
manipolazione  di  materiale  specifico  a  rischio  si  osservano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 13 novembre 2000
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 215