Art. 3. 1. Gli impianti industriali di incenerimento e co-incenerimento possono trattare il materiale specifico a rischio a condizione che i locali di stoccaggio del materiale, in attesa dell'incenerimento o co-incenerimento siano autorizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 26 marzo 1994. 2. Negli impianti di cui al comma 1, ove si effettua la manipolazione di materiale specifico a rischio si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 215