Allegato NORME TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 29 SETTEMBRE 2000 (Gazzetta Ufficiale 1o novembre 2000, n. 263). a) Tipologia: Materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 che sia stato sottoposto al trattamento di cui all'allegato 1 alla decisione del Consiglio 1999/534/CE o trasformato conformemente ai sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato al decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1993, relativo ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanita'. 1.1 Provenienza: impianti di trasformazione del materiale specifico a rischio di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000. 1.2 Caratteristiche: farina proteica animale con le seguenti caratteristiche: P.C.S. minimo sul tal quale, 16.000 kJ/kg; umidita' in massa, max 5%; ceneri sul secco in massa, max 30%. Per ciascuna partita di farina proteica animale devono essere certificati i parametri di cui sopra. 1.3 Attivita' e metodi di recupero: il recupero energetico della farina proteica animale puo' essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: deve essere evitata la manipolazione diretta della farina proteica animale, nonche' qualsiasi forma di dispersione ambientale della stessa; impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza nominale non inferiore i 20 mw. Detti impianti dovranno essere provvisti di: bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali); alimentazione automatica della farina proteica animale; regolazione automatica del rapporto aria/farina anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali); controllo in continuo del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, dell'ossigeno e della temperatura e degli altri inquinanti di cui all'allegato 2, suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nell'allegato 2, suballegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio gionaliero).... 200 mg/Nm3 NOx (come valore medio orario).... 400 mg/Nm3 PCDD+ PCDF (come diossina equivalente).... 0,1 ng/Nm3 IPA .... 0,01 mg/Nm3 Il limite di emissione di CO e' di 100 mg/Nm3 come valore medio giornaliero. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dalla farina proteica animale non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato nell'allegato 2, sub-allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. La co-combustione non e' consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.