(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

NORME  TECNICHE  PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL MATERIALE SPECIFICO A
RISCHIO  DI  CUI  AL DECRETO MINISTERIALE 29 SETTEMBRE 2000 (Gazzetta
                Ufficiale 1o novembre 2000, n. 263).

    a) Tipologia:  Materiale  specifico  a rischio di cui all'art. 1,
comma   2,  lettera  f),  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'
29 settembre  2000  che  sia  stato  sottoposto al trattamento di cui
all'allegato 1 alla decisione del Consiglio 1999/534/CE o trasformato
conformemente  ai  sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI e VII
dell'allegato  al  decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1993,
relativo  ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri sistemi di
trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanita'.
    1.1 Provenienza:   impianti   di   trasformazione  del  materiale
specifico  a  rischio  di  cui  all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del
decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000.
    1.2 Caratteristiche:  farina  proteica  animale  con  le seguenti
caratteristiche:
      P.C.S. minimo sul tal quale, 16.000 kJ/kg;
      umidita' in massa, max 5%;
      ceneri sul secco in massa, max 30%.
    Per  ciascuna  partita  di  farina proteica animale devono essere
certificati i parametri di cui sopra.
    1.3 Attivita'  e metodi di recupero: il recupero energetico della
farina   proteica   animale  puo'  essere  effettuato  attraverso  la
combustione alle seguenti condizioni:
      deve  essere  evitata  la  manipolazione  diretta  della farina
proteica  animale,  nonche' qualsiasi forma di dispersione ambientale
della stessa;
      impianti  dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
industriali di potenza nominale non inferiore i 20 mw.
    Detti impianti dovranno essere provvisti di:
      bruciatore   pilota  a  combustibile  gassoso  o  liquido  (non
richiesto nei forni industriali);
      alimentazione automatica della farina proteica animale;
      regolazione  automatica  del  rapporto  aria/farina anche nelle
fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
      controllo  in  continuo del monossido di carbonio, degli ossidi
di  azoto, dell'ossigeno e della temperatura e degli altri inquinanti
di  cui  all'allegato 2,  suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), del
decreto  ministeriale  5 febbraio 1998, ad esclusione del fluoruro di
idrogeno.
    Per  le  emissioni  devono  essere  rispettati i valori limite di
emissioni   fissati  nell'allegato  2,  suballegato  2,  del  decreto
ministeriale  5 febbraio  1998  e  i seguenti limiti con un tenore di
ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
      NOx (come valore medio gionaliero).... 200 mg/Nm3
      NOx (come valore medio orario).... 400 mg/Nm3
      PCDD+ PCDF (come diossina equivalente).... 0,1 ng/Nm3
      IPA .... 0,01 mg/Nm3
    Il  limite  di emissione di CO e' di 100 mg/Nm3 come valore medio
giornaliero.
    Nel  caso  di  impiego  simultaneo  in  impianti  industriali con
combustibili  autorizzati,  il  calore prodotto dalla farina proteica
animale   non  deve  eccedere  il  60%  del  calore  totale  prodotto
dall'impianto  in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di
emissione  da  applicare  all'impianto  devono  essere calcolati come
indicato  nell'allegato 2,  sub-allegato  3  del decreto ministeriale
5 febbraio 1998.
    La  co-combustione  non e' consentita nei forni per la produzione
di calce alimentare.