Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 1o marzo 1999 al 12 aprile 1999, unita' di Racconigi (Cuneo) (NID 9801CN0004), per un massimo di 172 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1999 con decorrenza 1o marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali 22 aprile 1999, n. 26124; 1o giugno 1999, n. 26377; 14 gennaio 2000, n. 27642; 14 settembre 2000, n. 28821. Roma, 26 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi