Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  ulteriormente  prorogato per il periodo dal 1o marzo
1999 al 12 aprile 1999, unita' di Racconigi (Cuneo) (NID 9801CN0004),
per un massimo di 172 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  30  marzo  1999  con decorrenza
1o marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali
22 aprile  1999, n. 26124; 1o giugno 1999, n. 26377; 14 gennaio 2000,
n. 27642; 14 settembre 2000, n. 28821.
    Roma, 26 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi