L'AUTORITA' Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; D'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato; Delibera: Di emanare le seguenti regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente deliberazione detta norme in materia di documenti informatici non classificati formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni. 2. Le regole tecniche di cui al comma 1 sono adeguate periodicamente dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione alle esigenze istituzionali, organizzative, scientifiche e tecnologiche.