L'AUTORITA'

  Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  18,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 428;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 febbraio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  D'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato;
                              Delibera:
  Di  emanare  le seguenti regole tecniche in materia di formazione e
conservazione    di    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513:

REGOLE   TECNICHE  IN  MATERIA  DI  FORMAZIONE  E  CONSERVAZIONE  DEI
       DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  La  presente  deliberazione detta norme in materia di documenti
informatici  non  classificati  formati  e conservati dalle pubbliche
amministrazioni.
  2.   Le   regole   tecniche   di  cui  al  comma  1  sono  adeguate
periodicamente   dall'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione    alle    esigenze   istituzionali,   organizzative,
scientifiche e tecnologiche.