Art. 10.
                 Sicurezza dei documenti informatici
  1. Le  pubbliche  amministrazioni  predispongono, entro dodici mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente deliberazione, un
piano  per  la sicurezza informatica relativo alla formazione ed alla
conservazione dei documenti informatici.
  2. Il  piano  fa  parte  del manuale di gestione di cui alle regole
tecniche emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 428.
  3. Il  piano  considera  almeno  i  seguenti  aspetti:  analisi dei
rischi, politiche di sicurezza, interventi operativi.
  4. Il  piano  e'  sottoposto  a  verifica ed aggiornato con cadenza
almeno biennale.
  5. Le  pubbliche  amministrazioni  adottano  le  misure  minime  di
sicurezza  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  15 della legge
31 dicembre  1996,  n.  675, e del relativo regolamento di attuazione
emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
    Roma, 23 novembre 2000
                                                   Il presidente: Rey