Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente deliberazione s'intende: a) per amministrazioni pubbliche, tutte le amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' istituzionale ed amministrativa; c) per formazione, il processo di generazione del documento informatico al fine di rappresentare atti, fatti e dati riferibili con certezza al soggetto e all'amministrazione che lo hanno prodotto o ricevuto. Esso reca la firma digitale, quando prescritta, ed e' sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme di registrazione previste dalla vigente normativa; d) per conservazione, l'ordinata custodia di documenti informatici in modo da assicurarne l'integrita', l'affidabilita' e la consultabilita' nel tempo, anche attraverso idonei strumenti di ricerca; e) per formato, la modalita' di rappresentazione del contenuto di un documento informatico; f) per sicurezza, l'insieme delle misure organizzative e tecniche finalizzate ad assicurare, senza soluzione di continuita', l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei documenti e degli archivi informatici; g) per accesso, la consultazione autorizzata, anche per via telematica, degli archivi e dei documenti informatici, sia per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte di chi ne abbia interesse, sia per le attivita' amministrative; h) per archivio, l'insieme, organizzato e gestito in modo unitario per aree omogenee, costituito da uno o piu' supporti di memorizzazione, univocamente identificati, contenenti i documenti registrati.