Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione s'intende:
    a) per   amministrazioni   pubbliche,  tutte  le  amministrazioni
previste  dall'art.  1,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
    b) per  documento informatico, la rappresentazione informatica di
atti,  fatti  e  dati  formati  dalle  amministrazioni  pubbliche  o,
comunque,   utilizzati   ai   fini  dell'attivita'  istituzionale  ed
amministrativa;
    c) per  formazione,  il  processo  di  generazione  del documento
informatico  al  fine  di rappresentare atti, fatti e dati riferibili
con  certezza al soggetto e all'amministrazione che lo hanno prodotto
o  ricevuto.  Esso  reca  la firma digitale, quando prescritta, ed e'
sottoposto  alla  registrazione  del  protocollo  o ad altre forme di
registrazione previste dalla vigente normativa;
    d) per    conservazione,   l'ordinata   custodia   di   documenti
informatici in modo da assicurarne l'integrita', l'affidabilita' e la
consultabilita'  nel  tempo,  anche  attraverso  idonei  strumenti di
ricerca;
    e) per formato, la modalita' di rappresentazione del contenuto di
un documento informatico;
    f) per sicurezza, l'insieme delle misure organizzative e tecniche
finalizzate   ad   assicurare,   senza   soluzione   di  continuita',
l'integrita',  la  disponibilita'  e  la riservatezza dei documenti e
degli archivi informatici;
    g) per  accesso,  la  consultazione  autorizzata,  anche  per via
telematica,  degli  archivi  e  dei documenti informatici, sia per la
tutela  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti  da parte di chi ne
abbia interesse, sia per le attivita' amministrative;
    h) per   archivio,  l'insieme,  organizzato  e  gestito  in  modo
unitario  per  aree  omogenee,  costituito  da uno o piu' supporti di
memorizzazione,  univocamente  identificati,  contenenti  i documenti
registrati.