Art. 8.
               Trasmissione dei documenti informatici
  1. Per  la  trasmissione  dei documenti informatici si applicano le
regole  tecniche  di  cui  agli  articoli  4,  6 e 17 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998, n. 428, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2. Le   pubbliche  amministrazioni  disciplinano  autonomamente  la
trasmissione  interna  dei  documenti  informatici con riferimento al
proprio ordinamento.