Art. 8. Trasmissione dei documenti informatici 1. Per la trasmissione dei documenti informatici si applicano le regole tecniche di cui agli articoli 4, 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni disciplinano autonomamente la trasmissione interna dei documenti informatici con riferimento al proprio ordinamento.