Art. 9. Accesso ai documenti informatici 1. L'accesso ai documenti informatici e' regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, anche con riferimento al funzionamento della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni regolamentano, con riferimento al proprio ordinamento, l'accesso tramite sistemi informativi automatizzati per le attivita' di consultazione e di estrazione dei documenti.