Art. 9.
                  Accesso ai documenti informatici
  1. L'accesso  ai  documenti  informatici  e'  regolato  dalla legge
7 agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni ed integrazioni,
anche  con  riferimento  al  funzionamento  della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni.
  2. Le  pubbliche  amministrazioni regolamentano, con riferimento al
proprio    ordinamento,   l'accesso   tramite   sistemi   informativi
automatizzati  per  le attivita' di consultazione e di estrazione dei
documenti.