Art. 4 
 
 
                       Disposizioni abrogative 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati: 
    a) l'articolo  6  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 
    b)  il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo   34   del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999,  n.
10; 
    d) il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  2
agosto 2002; 
    e) il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004,  n.
190. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo del decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,
          recante «Disposizioni in materia di  imposte  sui  redditi,
          sui trasferimenti di  immobili  di  civile  abitazione,  di
          termini per la definizione  agevolata  delle  situazioni  e
          pendenze tributarie  per  la  soppressione  della  ritenuta
          sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti   da
          depositi  e  conti  correnti  interbancari,  nonche'  altre
          disposizioni  tributarie» e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, 23 gennaio 1993, n. 18 e  convertito  in  legge,
          con  modificazioni  dalla legge  24  marzo  1993,  n,   75,
          riportata al n. A/LXXXV. 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 23
          febbraio  1995  n.  41,  recante  «Misure  urgenti  per  il
          risanamento della  finanza  pubblica  e  per  l'occupazione
          nelle aree depresse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          febbraio  1995,  n.  45  e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85  (Gazzetta
          Ufficiale  23  marzo   1995,   n.   69)   come   modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 34  (Elenchi  riepilogativi).  -  1.  Gli  uffici
          abilitati a ricevere gli  elenchi  riepilogativi  ai  sensi
          dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427,  e  quelli  incaricati  del  controllo  degli
          elenchi stessi, se  rilevano  omissioni,  irregolarita'  od
          inesattezze    nella    loro    compilazione,    provvedono
          direttamente all'integrazione o  alla  correzione,  dandone
          notizia   al   contribuente;   se   rilevano   la   mancata
          presentazione  di  tali  elenchi  ovvero   non   hanno   la
          disponibilita' dei dati esatti, inviano  richiesta  scritta
          al contribuente invitandolo a presentare entro un  termine,
          comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi  ad  un
          ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare  all'ufficio
          richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
          irregolarita' e le inesattezze riscontrate. 
              2-3. -. 
              4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate
          dall'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   previa
          comunicazione da parte della Guardia  di  finanza  o  degli
          altri  uffici  abilitati  dell'Amministrazione  finanziaria
          delle   violazioni    da    essi    rilevate.    Ai    fini
          dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita'  di
          cui ai commi precedenti e per le relative  controversie  si
          applicano le disposizioni previste dagli articoli  51,  52,
          59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Gli
          uffici doganali possono  altresi'  effettuare  i  controlli
          necessari per  l'accertamento  delle  anzidette  violazioni
          nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel  corso
          dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui  agli
          articoli 51 e 52 del medesimo  decreto.  Le  autorizzazioni
          per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di
          cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal  Direttore
          regionale. 
              5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli
          articoli 21  e  23  del  regolamento  CEE  n.  3330/91  del
          Consiglio del 7 novembre 1991,  si  applicano  le  sanzioni
          amministrative   stabilite   dall'art.   11   del   decreto
          legislativo 6  settembre  1989,  n.  322  ,  i  cui  limiti
          edittali sono ridotti alla meta' nei casi  di  ottemperanza
          all'invito di cui al comma 1; si applicano  le disposizioni
          di cui all'ultimo periodo del comma 2  e  agli  ultimi  due
          periodi del comma 3 per i casi ivi previsti. 
              6.    Sono    abrogati    il    comma    7    dell'art.
          54, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  ed  il
          comma 4 dell'art. 6, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1993,
          n. 75.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7  gennaio
          1999,  n.  10,  abrogato  dal  presente  decreto,   recava:
          «Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni
          oneri connessi alla fornitura di  informazioni  statistiche
          da emanare ai sensi dell'art. 3 comma 136,  della legge  23
          dicembre 1996, n. 662.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  luglio
          2004,  n.  190,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          «Regolamento concernente la rideterminazione del termine di
          presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni  e
          degli acquisti intracomunitari di beni (modelli  Intrastat)
          di cui  all'art.  6  del  decreto-legge  n.  16  del  1993,
          relativi alle operazioni  intracomunitarie  effettuate  nel
          mese dl luglio.».