Art. 4 Disposizioni abrogative 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati: a) l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; c) il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10; d) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2002; e) il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004, n. 190.
Note all'art. 4: - Il testo del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n, 75, riportata al n. A/LXXXV. - Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1995, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69) come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate. 2-3. -. 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto. Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale. 5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , i cui limiti edittali sono ridotti alla meta' nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti. 6. Sono abrogati il comma 7 dell'art. 54, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'art. 6, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'art. 3 comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004, n. 190, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento concernente la rideterminazione del termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (modelli Intrastat) di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese dl luglio.».