Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo. 2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo. 3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza. 4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. 5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato. 6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto: «Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresi' al personale delle camere di commercio. 2. Il segretario generale, su designazione della giunta, e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco. 3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda: a) i dirigenti delle camere di commercio, delle Unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo. 5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla e' innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».