Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13,  14,  15  e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge.  Alla  successiva  scadenza  degli
organi gli enti di cui  al  comma  3  avviano  le  procedure  per  la
costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12,  13,  14,
15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  come  modificati  dal
presente decreto legislativo. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli  enti  di
cui  al  comma  3  adeguano  i  propri  statuti  e  regolamenti  alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come  modificate  e
integrate dal presente decreto legislativo. 
  3. Gli  organi  degli  enti  del  sistema  camerale  italiano  gia'
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano
in carica fino alla loro naturale scadenza. 
  4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni  ed  i  requisiti
previsti dal presente decreto  legislativo  per  i  componenti  degli
organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal  primo  rinnovo
degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. 
  5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data
di scadenza del termine di cui al comma  1,  primo  periodo,  vengono
completate secondo la disciplina vigente al momento del  loro  avvio.
Le gestioni commissariali in essere alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto proseguono  fino  all'esaurimento  del  relativo
mandato. 
  6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  legislativo  continua  a  d   applicarsi   la
disposizione  transitoria  di  cui  al  comma   5,   terzo   periodo,
dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n.  580  del  1993,
come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente  decreto,  si
applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580 che reca: «Riordinamento delle camere
          di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura»,  nel
          testo vigente prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
              «Art. 20 (Segretario  generale).  -  1.  Al  segretario
          generale, ferme restando le competenze attribuitegli  dalle
          norme   vigenti,   competono   le   funzioni   di   vertice
          dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi  e
          per  gli  effetti  dell'art.  27,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario  generale
          sovraintende  altresi'  al  personale   delle   camere   di
          commercio. 
              2.  Il  segretario  generale,  su  designazione   della
          giunta,  e'  nominato  dal  Ministro  dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  tra  gli  iscritti  in   un
          apposito elenco. 
              3.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  2  possono  essere
          iscritti, a domanda: 
                a) i  dirigenti  delle  camere  di  commercio,  delle
          Unioni    regionali    delle    camere    di     commercio,
          dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
          che  siano  in   possesso   dei   requisiti   professionali
          individuati dal decreto di cui  al  comma  4  del  presente
          articolo; 
                b) i soggetti in possesso del diploma  di  laurea  in
          materie  giuridico-economiche,  dotati   della   necessaria
          professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti  dal
          decreto  di  cui  al  comma  4   del   presente   articolo,
          provenienti da imprese pubbliche o private  con  esperienza
          acquisita  per  almeno   un   quinquennio   in   qualifiche
          dirigenziali. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  in
          conformita' ai principi di cui all'art. 19,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  sono  definiti
          criteri e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui  al
          comma 2 del presente articolo e per la  tenuta  dell'elenco
          medesimo. 
              5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3,  al
          momento  della  cessazione  dalla  carica   di   segretario
          generale,   e'   consentito   il    rientro    nei    ruoli
          dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche  in
          soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di  provenienza
          non possono procedere all'ampliamento della pianta organica
          qualora i dirigenti di cui alla  lettera  a)  del  comma  3
          vengano nominati segretari generali. Nulla e'  innovato  in
          ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita  ai
          segretari generali in servizio  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.».