Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano i principi desumibili  dal  presente  legislativo
costituiscono norme fondamentali di riforma  economico-sociale  e  si
applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli  statuti
e dalle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                Scajola, Ministro dello 
                                  sviluppo economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano