ART. 13
                      (Modifica degli Allegati)
1.  Con  uno  o  piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, possono
essere  modificati  gli Allegati del presente decreto per adeguarli a
sopravvenute   esigenze   o   a  nuove  acquisizioni  scientifiche  o
tecnologiche.
2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si
provvede  alla  modifica degli Allegati del presente decreto per dare
attuazione  alle  direttive  che saranno emanate dall'Unione europea,
per  le  parti  in  cui  queste  modifichino  modalita'  esecutive  e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite  dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 
          Note all'art. 13:
             -  Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 cosi' recita:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
             -  Il  testo vigente dell'art. 13 della legge 4 febbraio
          2005,   n.   11   (Norme   generali   sulla  partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di  esecuzione degli obblighi comunitari)
          cosi' recita:
             «Art.   13   (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
             2.  In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.».