Art. 14
                       (Regimi autorizzatori)
1.  Fatte  salve  le  disposizioni  istitutive  e relative ad ordini,
collegi  e  albi  professionali,  regimi autorizzatori possono essere
istituiti  o  mantenuti  solo se giustificati da motivi imperativi di
interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
di  proporzionalita',  nonche'  delle disposizioni di cui al presente
titolo.
2.  Nelle  materie  di  legislazione  concorrente, le Regioni possono
istituire  o  mantenere  albi,  elenchi,  sistemi di accreditamento e
ruoli,  solo  nel  caso in cui siano previsti tra i principi generali
determinati dalla legislazione dello Stato.
3.  Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di
un'attivita'  di  servizi  puo'  essere  limitato solo se sussiste un
motivo  imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla
scarsita'   delle   risorse   naturali  o  delle  capacita'  tecniche
disponibili.
4.  Le  disposizioni  del presente capo non si applicano agli aspetti
dei  regimi  di  autorizzazione  che sono disciplinati direttamente o
indirettamente da altri strumenti comunitari.