Art. 47
         (Esercizio di attivita' professionale regolamentata
                     in regime di stabilimento)
1.  L'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri, per l'abilitazione
all'esercizio   di   professioni   regolamentate,  e'  consentita  ad
associazioni  o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel
rispetto  delle  condizioni  e dei limiti previsti dalla legislazione
nazionale vigente.
2.  Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni.
 
          Note all'art. 47:
             Per  l'art.  2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, vedi Note all'art. 34.