Art. 54
     (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
        modificazioni, recante ordinamento della professione
                           di giornalista)
1.  All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono
inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,".
2.  All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale".
3.  All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
b)  al  secondo  comma,  le  parole  da: "entro" a: "iscrizione" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "Al  procedimento  per  l'iscrizione
nell'albo  si  applica  l'articolo  45  del  decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
4.  Dopo  l'articolo  31  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
                            "Art. 31-bis
  (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
              nel registro dei praticanti e nell'elenco
                          dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati
ai  cittadini  italiani  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro dei
praticanti  e  nell'elenco  dei  pubblicisti di cui, rispettivamente,
agli articoli 33 e 35.".
5.  All'articolo  37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni,  dopo  la  parola:  "residenza", ovunque ricorra, sono
inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
6.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
 
          Note all'art. 54:
             -  Il  testo  degli  articoli  26, 27 e 29 della legge 3
          febbraio  1963,  n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          20 febbraio 1963, n. 49, cosi' come modificata dal presente
          decreto, cosi' recitano:
             «Art.  26  (Albo:  istituzione). - Presso ogni Consiglio
          dell'Ordine  regionale o interregionale e' istituito l'albo
          dei  giornalisti  che  hanno  la  loro  residenza o il loro
          domicilio   professionale  nel  territorio  compreso  nella
          circoscrizione del Consiglio.
             L'albo   e'   ripartito   in   due  elenchi,  l'uno  dei
          professionisti l'altra dei pubblicisti.
             I  giornalisti  che  abbiano  la loro abituale residenza
          fuori   del   territorio  della  Repubblica  sono  iscritti
          nell'albo di Roma.».
             «Art.  27  (Albo: contenuto). - L'albo deve contenere il
          cognome,  il  nome,  la  data di nascita, la residenza o il
          domicilio   professionale  e  l'indirizzo  degli  iscritti,
          nonche'  la data di iscrizione e il titolo in base al quale
          e'   avvenuta.  L'albo  e  compilato  secondo  l'ordine  di
          anzianita'  di  iscrizione e porta un indice alfabetico che
          ripete il numero d'ordine di iscrizione.
             L'anzianita'  e'  determinata  dalla  data di iscrizione
          nell'albo.
             A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.».
             «Art. 29. (Iscrizione nell'elenco dei professionisti). -
          Per   l'iscrizione   nell'elenco  dei  professionisti  sono
          richiesti:  l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione
          nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della
          pratica giornalistica per almeno diciotto mesi, il possesso
          dei  requisiti  di  cui  all'art.  31, e l'esito favorevole
          della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             La  iscrizione  e'  deliberata  dal competente Consiglio
          regionale    o    interregionale.   Al   procedimento   per
          l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'art. 45 del decreto
          legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE».