Art. 66 
                          (Spacci interni) 
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti  o  imprese,
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative  di  consumo,
di aderenti a circoli privati, nonche'  la  vendita  nelle  scuole  e
negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo  ad
accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di  attivita'  da
presentare allo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  deve  essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano  accesso
dalla pubblica via. 
2. Al comma 3, dell'articolo 16  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ". 
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 66: 
             - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge  7
          agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85. 
             - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
          1998, n.  95,  S.O,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
             «Art. 16 (Spacci interni). - 1 (Abrogato). 
             2. (Abrogato). 
             3. Nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  deve
          essere dichiarata  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 5  della  persona  preposta  alla  gestione  dello
          spaccio, il rispetto delle norme in  materia  di  idoneita'
          dei locali, il  settore  merceologico,  l'ubicazione  e  la
          superficie di vendita.».