Art. 78 
                      (Attivita' di estetista) 
1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 2 
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e'  esercitata  in
forma di impresa, individuale o  societaria,  ai  sensi  delle  norme
vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel  Registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580.  L'esercizio
dell'attivita' di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio  di
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo  sportello  unico  di
cui all'articolo 38  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .". 
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1
e' inserito il seguente: 
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita'  di
estetista deve essere designato, nella persona del  titolare,  di  un
socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico  in  possesso
della   qualificazione   professionale.   Il   responsabile   tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.". 
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990,  n.  1,  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 78: 
             - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 4
          gennaio 1990, n. 1, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  5
          gennaio 1990, n. 4, come modificati dal presente decreto: 
             «Art. 3. - 01. Per ogni  sede  dell'impresa  dove  viene
          esercitata l'attivita' di estetista deve essere  designato,
          nella persona del titolare, di  un  socio  partecipante  al
          lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un  dipendente
          dell'impresa, almeno un responsabile  tecnico  in  possesso
          della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
          garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
          attivita' di estetica. 
             1.  La  qualificazione  professionale  di  estetista  si
          intende  conseguita,   dopo   l'espletamento   dell'obbligo
          scolastico, mediante il superamento di  un  apposito  esame
          teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: 
             a) di un  apposito  corso  regionale  di  qualificazione
          della durata di due anni, con un minimo di 900  ore  annue;
          tale  periodo  dovra'  essere  seguito  da  un   corso   di
          specializzazione della durata di un anno oppure da un  anno
          di inserimento presso una impresa di estetista; 
             b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata
          in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio
          medico  specializzato  oppure  una  impresa  di  estetista,
          successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato
          presso una impresa di estetista,  come  disciplinato  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed
          integrazioni, della durata  prevista  dalla  contrattazione
          collettiva  di  categoria,  e  seguita  da  appositi  corsi
          regionali,  di  almeno  300  ore,  di  formazione  teorica,
          integrativi  delle  cognizioni  pratiche  acquisite  presso
          l'impresa di estetista; 
             c) oppure di un periodo, non inferiore a  tre  anni,  di
          attivita'  lavorativa  qualificata,  a  tempo   pieno,   in
          qualita' di dipendente o  collaboratore  familiare,  presso
          una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione
          del libretto di lavoro o  di  documentazione  equipollente,
          seguita dai corsi regionali di formazione  teorica  di  cui
          alla lettera b).  Il  periodo  di  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera  c)  deve  essere  svolto  nel  corso  del
          quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di  cui  alla
          lettera b). 
             2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al  comma  1
          sono organizzati ai sensi dell'art. 6». 
             «Art. 4. - 1. (Abrogato). 
             2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma  di
          societa', anche cooperativa, i soci  ed  i  dipendenti  che
          esercitano  professionalmente  l'attivita'   di   estetista
          devono   essere   in    possesso    della    qualificazione
          professionale di cui all'art. 3. 
             3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla  legge
          8  agosto  1985,  n.  443,  i  soci  ed  i  dipendenti  che
          esercitano  professionalmente  l'attivita'   di   estetista
          devono essere comunque  in  possesso  della  qualificazione
          professionale di cui all'art. 3. 
             4. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista,  dovunque
          tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato,
          anche a titolo gratuito, e' subordinato al  possesso  della
          qualificazione professionale di cui all'art. 3. 
             5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il
          domicilio  dell'esercente  ovvero  presso   apposita   sede
          designata dal  committente  in  locali  che  rispondano  ai
          requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 
          5. 
             6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma
          ambulante o di posteggio.».