Art. 3 
 
 
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attivita'  di
              raccolta e trasporto dei RAEE domestici  
 
  1. Le attivita' di raccolta e trasporto dei RAEE domestici  di  cui
agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in  un'apposita
sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali  di  cui  all'articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 
  2. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di cui  al  comma  1  i
distributori  presentano  alla  sezione   regionale   o   provinciale
dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la  quale
attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
    a) la sede dell'impresa; 
    b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati
i RAEE in attesa del trasporto; 
    c) nei casi in cui il raggruppamento di cui  all'articolo  1  sia
effettuato  in  luogo  diverso  dai  locali  del  punto  di  vendita,
l'indirizzo del luogo presso il quale  sono  raggruppati  i  RAEE  in
attesa  del  trasporto,  il  nominativo   o   ragione   sociale   del
proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene
l'utilizzo dell'area stessa; 
    d) le  tipologie  di  RAEE  raggruppati,  con  l'indicazione  dei
relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui  all'allegato  D  alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati; 
    f)  gli  estremi  identificativi  e  l'idoneita'  tecnica   degli
eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; 
    g) il versamento del diritto annuale  di  iscrizione  di  cui  al
comma 4. 
  3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita'  di  trasporto  di  cui
all'articolo  2  i  terzi  che  agiscono  in  nome  dei  distributori
presentano   alla   sezione   regionale   o   provinciale   dell'Albo
territorialmente competente una comunicazione con la quale  attestano
sotto la propria responsabilita', ai  sensi  dell'articolo  21  della
legge n. 241 del 1990: 
    a) la sede dell'impresa; 
    b) gli estremi del distributore per conto del quale  si  effettua
il trasporto e l'indirizzo del punto  vendita  o  del  diverso  luogo
presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; 
    c) le  tipologie  di  RAEE  trasportati,  con  l'indicazione  dei
relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui  all'allegato  D  alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi  da
utilizzare per il trasporto dei RAEE; 
    e) il versamento del diritto annuale  di  iscrizione  di  cui  al
comma 4. 
  4.  La   sezione   regionale   dell'Albo   rilascia   il   relativo
provvedimento entro i trenta  giorni  successivi  alla  presentazione
della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non e'
richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7
dell'articolo 212 del decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.  152.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata
alla corresponsione di un diritto annuale di  iscrizione  pari  a  50
euro, rideterminabile ai  sensi  dell'articolo  21  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta  a
comunicare    ogni     variazione     intervenuta     successivamente
all'iscrizione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  212  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152: 
                
              «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.  E'
          costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela  del
          territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
          denominato Albo, articolato in un Comitato  nazionale,  con
          sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni  regionali
          e provinciali, istituite presso  le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di
          regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          e provinciali durano in carica cinque anni. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio sono istituite sezioni  speciali  del
          Comitato nazionale per ogni singola attivita'  soggetta  ad
          iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
          competenze.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  ha  potere
          deliberante  ed  e'  composto  da  diciannove   membri   di
          comprovata e  documentata  esperienza  tecnico-economica  o
          giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del
          Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e
          designati rispettivamente: 
              a) due dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio, di cui uno con funzioni di Presidente; 
              b) uno dal Ministro  delle  attivita'  produttive,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
              c) uno dal Ministro della salute; 
              d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze 
              e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
              f) uno dal Ministro dell'interno; 
              g) tre dalle regioni; 
              h) uno dall'Unione italiana delle Camere  di  commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
              i)    sei     dalle     organizzazioni     maggiormente
          rappresentative delle categorie economiche interessate,  di
          cui  due   dalle   organizzazioni   rappresentative   della
          categoria degli autotrasportatori e due dalle  associazioni
          che rappresentano i gestori dei rifiuti; 
              l)  due  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e sono composte; 
              a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio
          camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
          Presidente; 
              b)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
              c)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
              d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
          ambientale, designato dal Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio; 
              e); 
              f). 
              4. Le funzioni del Comitato nazionale e  delle  Sezioni
          regionali dell'Albo sono svolte,  sino  alla  scadenza  del
          loro mandato,  rispettivamente  dal  Comitato  nazionale  e
          dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle  imprese
          che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  gia'  previsti
          all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica,  dai  nuovi  componenti  individuati  ai   sensi,
          rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e  del  comma  3,
          lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
          16. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di  rifiuti
          pericolosi, di bonifica dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei  rifiuti  stessi,  nonche'  di
          gestione di  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  di
          titolarita' di terzi e di gestione di  impianti  mobili  di
          smaltimento e di recupero di rifiuti,  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo  di
          cui  al  presente  comma  le  organizzazioni  di  cui  agli
          articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
          234,   235   e   236,   limitatamente   all'attivita'    di
          intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti  di
          imballaggio,  a  condizione  che  dispongano  di   evidenze
          documentali o contabili  che  svolgano  funzioni  analoghe,
          fermi restando  gli  adempimenti  documentali  e  contabili
          previsti a  carico  dei  predetti  soggetti  dalle  vigenti
          normative.  Per  le  aziende  speciali,  i  consorzi  e  le
          societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  l'iscrizione  all'Albo
          e' effettuata mediante apposita comunicazione del comune  o
          del   consorzio   di   comuni   alla   sezione    regionale
          territorialmente competente ed e' valida per i  servizi  di
          gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          alla gestione degli impianti il  cui  esercizio  sia  stato
          autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette  ad
          iscrizione. 
              7. Le imprese che effettuano attivita'  di  raccolta  e
          trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano  attivita'
          di  intermediazione  e  di  commercio  dei  rifiuti,  senza
          detenzione  dei  medesimi,  e  le  imprese  che  effettuano
          l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti  devono  prestare  idonee   garanzie
          finanziarie  a  favore  dello  Stato.  Tali  garanzie  sono
          ridotte del cinquanta per cento per le  imprese  registrate
          ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001  (Emas),  e  del
          quarantapercento nel caso  di  imprese  in  possesso  della
          certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En  Iso
          14001. 
              8. Le disposizioni di cui ai commi 5,  6  e  7  non  si
          applicano ai produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi
          che effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
          propri rifiuti,  ne'  ai  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto di trenta chilogrammi o trenta  litri  al  giorno
          dei  propri  rifiuti  pericolosi,  a  condizione  che  tali
          operazioni costituiscano  parte  integrante  ed  accessoria
          dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
          prodotti. Dette imprese non sono  tenute  alla  prestazione
          delle garanzie finanziarie e sono iscritte  in  un'apposita
          sezione  dell'Albo  in  base  alla  presentazione  di   una
          comunicazione  alla   sezione   regionale   o   provinciale
          dell'Albo  territorialmente  competente  che  rilascia   il
          relativo provvedimento entro i  successivi  trenta  giorni.
          Con la comunicazione l'interessato  attesta  sotto  la  sua
          responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della  legge  n.
          241 del 1990: a) la sede  dell'impresa,  l'attivita'  o  le
          attivita'  dai  quali  sono  prodotti  i  rifiuti;  b)   le
          caratteristiche, la natura dei  rifiuti  prodotti;  c)  gli
          estremi identificativi  e  l'idoneita'  tecnica  dei  mezzi
          utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto
          delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d)
          il versamento del diritto annuale di registrazione, che  in
          fase di prima applicazione e' determinato nella somma di 50
          euro all'anno, ed e' rideterminabile ai sensi dell'articolo
          21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          n. 406. L'impresa e' tenuta a  comunicare  ogni  variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          delle imprese di cui al  presente  comma  effettuate  entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni restano valide ed efficaci.  Non  e'  comunque
          richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri
          rifiuti, come  definiti  dal  presente  comma,  purche'  lo
          stesso  trasporto   sia   esclusivamente   finalizzato   al
          conferimento al gestore del servizio pubblico  di  raccolta
          dei rifiuti urbani con il quale  sia  stata  stipulata  una
          convenzione. 
              9. Le imprese che effettuano attivita' di  gestione  di
          impianti fissi di smaltimento e di recupero di  titolarita'
          di  terzi,  le  imprese  che  effettuano  le  attivita'  di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore  della
          regione  territorialmente  competente,  nel  rispetto   dei
          criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera
          h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento  per
          le imprese registrate ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          761/2001, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          marzo 2001 (Emas), e del quaranta per  cento  nel  caso  di
          imprese in  possesso  della  certificazione  ambientale  ai
          sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di  cui  al
          presente comma devono essere in ogni caso prestate in  base
          alla seguente distinzione: 
                a) le imprese che effettuano l'attivita' di  gestione
          di  impianti  fissi  di  smaltimento  e  di   recupero   di
          titolarita'  di   terzi   devono   prestare   le   garanzie
          finanziarie a favore della regione per  ogni  impianto  che
          viene gestito; 
                b) le imprese che effettuano l'attivita' di  bonifica
          dei siti e dei beni contenenti amianto devono  prestare  le
          garanzie  finanziarie  a  favore  della  regione  per  ogni
          intervento di bonifica. 
              10. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita' produttive, delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  parere  del
          Comitato nazionale, da emanare entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della parte quarta  del  presente
          decreto, sono  definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'
          organizzative  dell'Albo,  i  requisiti,  i  termini  e  le
          modalita' di iscrizione, i  diritti  annuali  d'iscrizione,
          nonche'  le  modalita'  e  gli   importi   delle   garanzie
          finanziarie che  devono  essere  prestate  a  favore  dello
          Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano
          ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n.  406.
          Il decreto di cui al presente comma si informa ai  seguenti
          principi: 
                a)  individuazione  di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto, in coerenza con  la  finalita'  di  cui
          alla lettera a); 
                c) trattamento uniforme dei componenti delle  Sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa; 
                d)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione. 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni,
          sono fissati i criteri generali per  la  definizione  delle
          garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni. 
              12. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale . 
              14. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore   della   parte   quarta   del   presente   decreto,
          disposizioni la cui abrogazione  e'  differita  al  momento
          della pubblicazione dei suddetti decreti. 
              15. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              16.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle  finanze.  L'integrazione
          del  Comitato  nazionale  e  delle  Sezioni   regionali   e
          provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
          1), e 3, lettere e) ed f), e'  subordinata  all'entrata  in
          vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato
          decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
          Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e  le  disposizioni
          di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente  13  dicembre
          1995. 
              17. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              18. Le imprese che effettuano attivita' di  raccolta  e
          trasporto dei rifiuti sottoposti a  procedure  semplificate
          ai sensi dell'articolo 216, ed  effettivamente  avviati  al
          riciclaggio  ed  al  recupero,  non  sono  sottoposte  alle
          garanzie finanziarie di cui al  comma  8  e  sono  iscritte
          all'Albo mediante l'invio di  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'   alla   Sezione    regionale    o    provinciale
          territorialmente  competente.  Detta   comunicazione   deve
          essere rinnovata ogni cinque anni e deve  essere  corredata
          da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo
          13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche'
          delle deliberazioni  del  Comitato  nazionale  dalla  quale
          risultino i seguenti elementi: 
                a)  la  quantita',  la   natura,   l'origine   e   la
          destinazione dei rifiuti; 
                b) la rispondenza delle  caratteristiche  tecniche  e
          della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; 
                c) il rispetto delle condizioni ed  il  possesso  dei
          requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e  di  capacita'
          finanziaria. 
              19.  Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni regionali e
          provinciali  prendono  atto   dell'avventa   iscrizione   e
          inseriscono le imprese di  cui  al  comma  18  in  appositi
          elenchi dandone comunicazione al Comitato  nazionale,  alla
          provincia territorialmente competente ed all'interessato. 
              20.  Le  imprese  iscritte   all'Albo   con   procedura
          ordinaria ai sensi del comma 5 sono  esentate  dall'obbligo
          della comunicazione di cui al comma 18  se  lo  svolgimento
          dell'attivita'  di  raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti
          sottoposti a procedure semplificate ai sensi  dell'articolo
          216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al  recupero
          non comporta variazioni della  categoria,  della  classe  e
          della tipologia di rifiuti per le quali tali  imprese  sono
          iscritte. 
              21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
          al  comma  18  a  seguito  di  comunicazione  corredata  da
          documentazione  incompleta  o  inidonea,  si   applica   il
          disposto di cui all'articolo 256, comma 1. 
              22. 
              23. Sono  istituiti  presso  il  Comitato  nazionale  i
          registri  delle  imprese  autorizzate  alla   gestione   di
          rifiuti, aggiornati ogni  trenta  giorni,  nei  quali  sono
          inseriti,   a   domanda,   gli   elementi    identificativi
          dell'impresa  consultabili  dagli  operatori   secondo   le
          procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, nel rispetto dei  principi  di
          cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  I
          registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore della parte quarta del presente decreto,  sono  resi
          disponibili  al  pubblico,  senza  oneri,  anche  per   via
          telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto.
          Le  Amministrazioni  autorizzanti  comunicano  al  Comitato
          nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione,  la
          ragione sociale dell'impresa autorizzata,  l'attivita'  per
          la  quale  viene  rilasciata  l'autorizzazione,  i  rifiuti
          oggetto   dell'attivita'   di   gestione,    la    scadenza
          dell'autorizzazione  e   successivamente   segnalano   ogni
          variazione delle predette informazioni che  intervenga  nel
          corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel  caso
          di ritardo dell'Amministrazione superiore a  trenta  giorni
          dal  rilascio  dell'autorizzazione,  l'impresa  interessata
          puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per
          via telematica,  al  Comitato  nazionale,  che  ne  dispone
          l'inserimento nei registri. 
              24. 
              25. 
              26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22,  23,
          24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione  di
          un diritto annuale di iscrizione,  per  ogni  tipologia  di
          registro,  pari  a  50  euro,  rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24  e  25
          sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
          competente  Sezione  regionale  dell'Albo,  che  procede  a
          contabilizzarli    separatamente    e    ad     utilizzarli
          integralmente per l'attuazione dei medesimi commi. 
              27. La tenuta dei registri di cui  ai  commi  22  e  23
          decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          16. 
              28. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              «Art.  21  (Disposizioni  sanzionatorie).-  1.  Con  la
          denuncia o con la domanda di cui  agli  articoli  19  e  20
          l'interessato   deve   dichiarare   la   sussistenza    dei
          presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso  di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi  effetti
          a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed
          il  dichiarante  e'  punito  con   la   sanzione   prevista
          dall'articolo 483 del codice penale,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato. 
              2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in   caso   di
          svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di  assenso
          dell'amministrazione o in difformita' di esso si  applicano
          anche  nei  riguardi  di  coloro  i  quali   diano   inizio
          all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20  in  mancanza
          dei requisiti richiesti o, comunque, in  contrasto  con  la
          normativa vigente. 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20.».