Art. 1060 
 
Sicurezza e igiene  sul  lavoro  e  attivita'  medico  legale  per  i
                             dipendenti 
 
1. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico  della
gestione  del  rapporto  di  impiego,  di  servizio  o  di  lavoro  e
dell'applicazione della normativa in materia di  igiene  e  sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 85 e 112 del decreto n.
196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,  in  materia  di
sicurezza e igiene sul lavoro e attivita' medico legali della  Difesa
per i dipendenti,  avviene  nell'ambito  dei  seguenti  procedimenti,
attivita' ed eventi: 
a) pratiche sanitarie relative  alla  concessione  di  cure  termali,
idropiniche, inalatorie; 
b) infortuni sul lavoro; 
c) accertamento malattie professionali personale civile; 
d)  riconoscimento  lesioni  o  infermita'  dipendenti  da  causa  di
servizio; 
e) equo indennizzo; 
f) vaccinazione personale militare e civile; 
g) tenuta cartella sanitaria personale militare e civile; 
h) accertamento del possesso dei requisiti qualificanti per l'accesso
a specifici impieghi; 
i) verifica requisiti previsti in materia di sicurezza  nell'ambiente
di lavoro; 
l) verifiche fattori di rischio; 
m) sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro; 
n) infortuni extralavorativi; 
o) collocamento in aspettativa; 
p) indennita' speciale una tantum per le Forze di polizia; 
q) attivita' di profilassi individuale e di reparto o di equipaggio; 
r) aspetti sanitari di radio protezionistica; 
s) comunicazioni e notifiche di assenze  per  malattie/lesioni  gravi
comportanti il collocamento in aspettativa; 
t) inabilita' permanente, ovvero morte del personale. 
2. Il trattamento dei dati sensibili e'  effettuato  ai  sensi  delle
seguenti norme primarie: 
a) legge 30 aprile 1962, n. 283; 
b) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
c) legge 11 luglio 1980, n. 312; 
d) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
f) decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241; 
g) legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
h)  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n.   393,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27; 
i) legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
l) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
b) dati di carattere giudiziario. 
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)  comunicazione  al  Comitato  di  verifica  presso  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per il previsto parere in  materia  di
cause di servizio e di equo indennizzo; 
b) comunicazione all'Autorita' di pubblica sicurezza e, per  il  solo
personale civile, all'Istituto nazionale  di  assicurazione  per  gli
infortuni sul lavoro e all'organo  di  vigilanza  presso  le  aziende
sanitarie locali, per gli infortuni sul lavoro; 
c) comunicazione all'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza sul lavoro e all'organo  di  vigilanza  presso  le  aziende
sanitarie locali, ai fini della trasmissione della cartella sanitaria
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; 
d) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale
militare presta servizio,  con  conseguente  trasferimento  dei  dati
all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto  n.  196,  ai  fini
della necessaria notifica di atti afferenti  alla  corretta  gestione
del rapporto di lavoro. 
5. La raccolta dei dati  sensibili  avviene  presso  l'interessato  e
presso le strutture sanitarie, a cura  del  personale  sanitario,  in
relazione ai procedimenti avviati a iniziativa di parte o d'ufficio. 
6. La trattazione e la comunicazione dei dati  sensibili  concernenti
lo stato di salute sono attuate dagli uffici  periferici  e  centrali
competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento. 
 
 
          Note all'art. 1060: 
          - Per  il  testo  degli  articoli  85  e  112  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003  si  vedano  le  note  all'art.
          1054. 
          - La legge 30 aprile 1962, n.  283  (Modifica  degli  artt.
          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
          approvato con R.D. 27  luglio  1934,  n.  1265:  Disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e delle bevande), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 giugno 1962, n. 139. 
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
          1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le  malattie  professionali),  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   13
          ottobre 1965, n. 257. 
          -  La  legge  11  luglio  1980,  n.  312   (Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato), e' pubblicata nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190. 
          - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro), e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101. 
          - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  (Attuazione
          delle     direttive     89/618/Euratom,     90/641/Euratom,
          96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia  di  radiazioni
          ionizzanti), e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136. 
          - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione
          della direttiva  96/29/EURATOM  in  materia  di  protezione
          sanitaria della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i
          rischi   derivanti   dalle   radiazioni   ionizzanti),   e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 31 agosto 2000, n. 203. 
          - La legge 24 ottobre 2000, n. 323  (Riordino  del  settore
          termale), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  8
          novembre 2000, n. 261. 
          - Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (Proroga  della
          partecipazione militare italiana a missioni  internazionali
          di pace, nonche'  dei  programmi  delle  Forze  di  polizia
          italiane   in   Albania),   e'   stato   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2001,  n.   27,
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 2001, n. 50. 
          -  La  legge  16   gennaio   2003,   n.   3   (Disposizioni
          ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione),  e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15. 
          -  Il  decreto  legislativo  6  novembre   2007,   n.   193
          (Attuazione  della   direttiva   2004/41/CE   relativa   ai
          controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
          dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo  settore),   e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261. 
          - Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n.  196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1055.