Art. 168 
 
              Area di competenza del Servizio dei fari 
 
  1. Il Servizio fari  gestisce  la  segnaletica  marittima  fissa  e
galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole  e
nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese. 
  2. I porti di interesse nazionale sono i porti della  1ª  categoria
secondo la classificazione dell'articolo 238  del  codice  ovvero  "i
porti e le spiagge che interessano  la  sicurezza  della  navigazione
generale e servono unicamente  o  principalmente  a  rifugio  o  alla
difesa militare e alla sicurezza dello Stato". 
  3. Il Servizio fari gestisce, altresi',  la  segnaletica  marittima
dei porti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della 2ª  categoria.  Le  relative
spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e  dai  comuni
che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze  secondo
le vigenti disposizioni. 
  4. Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei
porti della 4ª classe della 2ª categoria.  La  relativa  segnaletica,
soggetta anch'essa alla normativa nazionale  e  internazionale,  deve
essere comunque approvata dall'Ispettorato per il supporto  logistico
e dei fari, nel presente capo denominato "Ispettorato". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.