Art. 2 
 
                          Ordine del giorno 
 
1.  Il  segretario  del  Consiglio  sottopone  al  Presidente   della
Repubblica l'ordine del giorno  di  ciascuna  seduta  del  Consiglio,
formato  sulla  base  delle   istruzioni   impartite   dallo   stesso
Presidente, d'intesa con il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche' delle richieste formulate dal Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli  altri
componenti ordinari del Consiglio medesimo. 
2. Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati
e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con  l'approvazione  del
Presidente della Repubblica,  il  quale  ne  dispone  la  trattazione
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.