Art. 200 Attivita' ispettiva 1. L'attivita' ispettiva e' quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale. 2. Essa e' effettuata ai seguenti livelli: a) dai comandanti di zona fari: con le visite periodiche alle reggenze e ai relativi segnalamenti; b) dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, con le visite tecniche ai segnalamenti su mandato dell'Ispettorato; c) dall'Ispettorato, con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti gli organismi del servizio fari, ovvero, all'ufficio tecnico dei fari, zone fari e reggenze e, per quel che si riferisce alla idoneita' all'assolvimento dei compiti di istituto, alle unita' navali moto trasporto fari.