Art. 200 
 
                         Attivita' ispettiva 
 
1. L'attivita' ispettiva e' quella intesa  a  verificare  l'andamento
del  servizio  fari  nelle   sue   componenti   tecnica,   logistica,
infrastrutturale e di personale. 
2. Essa e' effettuata ai seguenti livelli: 
a) dai comandanti  di  zona  fari:  con  le  visite  periodiche  alle
reggenze e ai relativi segnalamenti; 
b) dal  direttore  dell'ufficio  tecnico  dei  fari,  con  le  visite
tecniche ai segnalamenti su mandato dell'Ispettorato; 
c) dall'Ispettorato, con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti  gli
organismi del servizio fari, ovvero, all'ufficio  tecnico  dei  fari,
zone fari e reggenze e, per quel  che  si  riferisce  alla  idoneita'
all'assolvimento dei compiti di istituto,  alle  unita'  navali  moto
trasporto fari.