Art. 247 Individuazione dei dirigenti e preposti 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per: a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile che, ancorche' non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unita' organizzative con rilevanza interna o esterna dell'Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attivita' lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Note all'art. 247: - Per l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 246.