Art. 247 
 
               Individuazione dei dirigenti e preposti 
 
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,  lettere  d)
ed e), del decreto legislativo n. 81 del  2008,  nell'Amministrazione
della difesa, a fini di prevenzione, si intende per: 
a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile  che,  ancorche'  non
dotato  di  qualifica  dirigenziale,  in  ragione  delle   competenze
professionali e dei poteri gerarchici e funzionali  attribuiti  e  in
relazione   all'effettivo   elevato   livello   di   autonomia,   sia
responsabile di unita' organizzative con rilevanza interna o  esterna
dell'Amministrazione  della  difesa  e,  in  tale  veste,  attua   le
direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa  e
vigilando su di essa; 
b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione  delle
competenze  professionali  e  nei  limiti  di  poteri  gerarchici   e
funzionali adeguati alla  natura  dell'incarico  conferitogli,  fanno
capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le  attivita'
lavorative del personale dipendente, con cui intercorre  un  rapporto
d'impiego immediato,  anche  temporaneo,  e  garantisce  l'attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la  corretta  esecuzione  ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
 
 
          Note all'art. 247: 
          - Per l'art. 2 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
          81, si vedano le note all'art. 246.