Art. 27 
 
                               Risorse 
 
1. Le entrate del Circolo sono costituite da: 
a) quote obbligatorie a carico  dei  soggetti  iscritti  di  diritto,
versate mensilmente  dall'ente  amministrativo  competente,  mediante
ritenuta a bilancio sugli emolumenti corrisposti; 
b) quote versate dai soggetti comunque iscritti; 
c) donazioni, liberalita' e lasciti, previa  accettazione  deliberata
dal Consiglio di amministrazione; 
d) corrispettivi  versati  dai  fruitori  delle  attivita'  rese  dal
Circolo; 
e) maggiorazione forfetaria fissa applicata sui prezzi di  costo  dei
beni e servizi resi dal Circolo a compensazione delle spese  generali
di funzionamento, nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4; 
f) rendite derivanti dall'investimento  delle  risorse  eventualmente
eccedenti il normale fabbisogno; 
g) altre entrate eventuali e diverse; 
h) eventuali contributi ministeriali o di enti; 
i) assegnazioni disposte dal Ministero della difesa nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio. 
2. Nell'ambito  della  gestione  del  Circolo,  svolta  con  criterio
unitario, le entrate di cui al comma 1, lettere a), b), c),  d),  e),
f), g)  ed  h),  danno  luogo  alla  gestione  ordinaria,  assicurata
attraverso  un  processo  coordinato  di  programmazione,   gestione,
rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente capo. 
3. Le entrate di cui al  comma  1,  lettera  i),  confluiscono  nella
gestione erariale disciplinata dal titolo  I  del  libro  III  e,  in
particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 514. 
4. Alle entrate di cui  al  comma  2  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'articolo 610, comma 2, del  regio  decreto  24  maggio
1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di
cui all'articolo 24, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I
proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte  eccedente  il
soddisfacimento  delle  esigenze  istituzionali,   essere   impiegati
nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o  medio
termine  oppure  in  altri   investimenti   mobiliari   espressamente
autorizzati dal Segretario generale della  difesa,  su  proposta  del
Consiglio di amministrazione. 
5. La disciplina della gestione ordinaria e' dettata dalla sezione II
del presente capo. 
6. Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte  le  spese  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi,  nonche'  quelle  generali   di
funzionamento,   correlate   al   perseguimento    delle    finalita'
istituzionali di cui all'articolo 22, comma 4. 
7. Nel caso in cui le attivita' del Circolo siano richieste a  titolo
particolare e ad uso esclusivo da parte di autorita' di  vertice  del
Ministero  della  difesa  o  da  iscritti,  questi  sono   tenuti   a
corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base  delle
spese sostenute dal Circolo per l'acquisizione  dei  beni  e  servizi
erogati, maggiorate di una quota pari al dieci per  cento  dell'onere
stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento. 
 
 
          Note all'art. 27: 
          - Il testo dell'art. 610 del regio decreto 24 maggio  1924,
          n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio  e
          per la contabilita' generale dello Stato), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  del  3  giugno  1924,  n.  130,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 610. - Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono
          incaricati  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti,  o   che
          ricevono somme dovute allo Stato, o altre  delle  quali  lo
          Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi
          di pubblico denaro, ovvero  debito  di  materie,  ed  anche
          coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli
          incarichi  attribuiti   ai   detti   agenti,   oltre   alle
          dimostrazioni ed  ai  conti  amministrativi  stabiliti  dal
          presente regolamento, devono rendere ogni anno  alla  Corte
          dei conti il conto giudiziale della loro gestione. 
          Sono eccettuati i consigli d'amministrazione  e  gli  altri
          enti dipendenti dai ministeri della guerra e  della  marina
          ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni  delegati
          a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i
          loro  conti  periodici,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
          dell'articolo 60 della legge, alle amministrazioni  da  cui
          rispettivamente dipendono. 
          Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli,  enti  o
          funzionari delegati sia imputabile di  colpa  o  negligenza
          nell'adempimento  dell'incarico  ad  esso  affidato,  o  di
          morosita' alla presentazione dei  conti  periodici  cui  e'
          tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che la
          Corte dei conti, sulla  istanza  del  procuratore  generale
          della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili  a
          speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali
          e' stabilito dall'art. 35 della legge 14  agosto  1862,  n.
          800.». 
          - Il testo dell'art. 24 della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),  pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  31
          dicembre 2009, n. 303, e' il seguente: 
          «Art.  24  (Integrita',   universalita'   ed   unita'   del
          bilancio).    -    1.    I     criteri     dell'integrita',
          dell'universalita' e dell'unita' del bilancio  dello  Stato
          costituiscono  profili  attuativi  dell'articolo  81  della
          Costituzione. 
          2.  Sulla  base  del  criterio  dell'integrita',  tutte  le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle
          spese di riscossione e di altre  eventuali  spese  ad  esse
          connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere  iscritte
          in bilancio integralmente,  senza  alcuna  riduzione  delle
          correlative entrate. 
          3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unita',
          e' vietato gestire fondi  al  di  fuori  del  bilancio,  ad
          eccezione  dei  casi  consentiti   e   regolati   in   base
          all'articolo 40, comma 2, lettera p). 
          4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento
          per spese o erogazioni speciali,  salvo  i  proventi  e  le
          quote di proventi riscossi per conto di enti, le  oblazioni
          e simili, fatte a scopo determinato. 
          5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono
          la riassegnazione  ai  capitoli  di  spesa  di  particolari
          entrate.».