Art. 376 
 
              Cessazione e decadenza della concessione 
 
1. La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo  in  virtu'
del quale la stessa ha avuto luogo. 
2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio  libero  da  persone  e
cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca. 
3.  Il  Comando,  che  ha  provveduto  alla   concessione,   notifica
all'utente l'avviso di revoca. 
4. Costituiscono motivi di perdita del titolo: 
a) termine della durata della concessione di' alloggio di servizio in
temporanea concessione; 
b) cessazione dal servizio attivo; 
c) decesso del concessionario; 
d) concessione nell'ambito del comune ove  il  concessionario  presta
servizio di alloggi dell'edilizia pubblica convenzionata; 
e) avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o  usufrutto,  da
parte del  concessionario,  di  abitazione  ubicata  nell'ambito  del
comune ove lo stesso presta servizio; 
f) trasferimento in altra sede; 
g) rinuncia all'ASTC ottenuto. 
5. Nel caso di cui al comma 3, lettera c)  il  termine  del  rilascio
dell'alloggio e' prorogato a un anno dal decesso. 
6. Costituiscono motivi di decadenza dalla concessione: 
a) impiego dell'abitazione, per fini non conformi alla sua  specifica
funzione; 
b) cessione in uso a terzi dell'alloggio; 
c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per  l'uso  e  la
manutenzione; 
d) mancato pagamento di canoni e oneri accessori entro novanta giorni
dalla scadenza dei termini; 
e)  sopravvenuto  accertamento  che,  al  momento  della  concessione
dell'alloggio, il concessionario non aveva titolo a ottenerlo; 
f) mancata occupazione stabile,  con  il  proprio  nucleo  familiare,
entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio. 
7.  Il  Comando  che  ha  rilasciato  la  concessione,  notifica   il
provvedimento di decadenza al concessionario, specificandone i motivi
e la data di rilascio dell'alloggio, non oltre il sessantesimo giorno
dalla notifica.