Art. 392 
 
                    Limite delle somme erogabili 
 
1. L'importo massimo erogabile per ogni  mutuo  e'  fissato  in  euro
150.000,00. In ogni caso  la  somma  massima  mutuabile  agli  aventi
diritto non puo' superare il novanta per cento del valore della  casa
in costruzione, determinato dal  contratto  stipulato  con  la  ditta
costruttrice, comprensivo del costo del terreno  da  edificare  o  il
settantacinque per cento  del  valore  dell'immobile  da  acquistare,
ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari  gia'
accesi  per  l'acquisizione  della  prima  casa   e   in   corso   di
ammortamento. 
2. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta degli Stati
maggiori di Forza armata, con le modalita' di cui  all'articolo  390,
comma 2, sentito lo  Stato  maggiore  della  difesa,  possono  essere
concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in
relazione alla disponibilita'  del  fondo-casa  e  all'andamento  del
tasso di inflazione,  nonche'  a  situazioni  di  particolare  carico
urbanistico di alcune aree metropolitane che creano  un  contesto  di
obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.