Art. 403 
 
              Individuazione degli alloggi da alienare 
 
1. In attuazione dell'articolo 306, comma 3, del  codice,  gli  Stati
maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche
unificate,  gli   alloggi   non   piu'   funzionali   alle   esigenze
istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi  da
alienare. 
2. L'elenco degli alloggi di cui  al  comma  1  e'  proposto  per  il
coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette alla
Direzione generale dei lavori e del demanio, nella  presente  sezione
denominata  «Direzione  generale»,  per  le  verifiche   tecniche   e
amministrative finalizzate a consentire l'alienazione  degli  alloggi
in esso contenuti. 
3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione generale
ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della  verifica  della
coerenza     delle     attivita'     rispetto     agli      indirizzi
politico-amministrativi e,  ottenuto  il  relativo  assenso,  approva
l'elenco  degli  alloggi,   non   piu'   funzionali   alle   esigenze
istituzionali, da alienare. La Direzione  generale,  sulla  base  del
citato elenco, adotta  il  decreto  di  trasferimento  al  patrimonio
disponibile  dello  Stato  degli  alloggi  da  alienare  e  avvia  il
procedimento di alienazione della proprieta', dell'usufrutto e  della
nuda  proprieta'  degli  alloggi  risultati  alienabili,  assicurando
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi  1  e  7.  Nel
caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 404,  commi
1 e 7,  si  procede  all'alienazione  degli  alloggi  in  favore  del
personale militare e civile  del  Ministero  della  difesa  ai  sensi
dell'articolo 405. 
4. In sede di prima applicazione, le attivita' di cui ai commi 2 e  3
sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo
giorno dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  dalla
Direzione generale entro i novanta giorni successivi. 
5. La  Direzione  generale  determina,  d'intesa  con  l'Agenzia  del
demanio, con decreto dirigenziale, entro i  termini  stabiliti  nelle
convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, il prezzo  di  vendita.
Il  valore  dell'usufrutto  e'  determinato  in  base  al  canone  di
conduzione e alla aspettativa  di  vita  dei  conduttori  acquirenti,
mentre il valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a  base
d'asta per le attivita' di cui all'articolo 405  e'  determinato  dal
valore di mercato,  individuato  ai  sensi  del  periodo  precedente,
detratto del valore dell'usufrutto. 
6. Il Ministero della difesa, al fine di agevolare  le  attivita'  di
compravendita degli alloggi, puo' stipulare apposite convenzioni  con
primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con
tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie. 
7. Per la stipula dei contratti di alienazione, la Direzione generale
predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 308  del
codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.