Art. 462 
 
Modalita' di liquidazione delle indennita' di  impiego  operativo  ai
                 militari delle Capitanerie di porto 
 
1. Gli assegni e indennita' di imbarco spettanti agli  ufficiali  del
Corpo delle capitanerie di porto sono a carico  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, mentre quelli relativi  al  personale
del Corpo equipaggi militari marittimi sono a  carico  del  Ministero
della difesa. 
2. Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti
della Marina militare che amministrano il personale  imbarcato  sulle
unita' navali assegnate alle Capitanerie di porto.