Art. 462 Modalita' di liquidazione delle indennita' di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto 1. Gli assegni e indennita' di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre quelli relativi al personale del Corpo equipaggi militari marittimi sono a carico del Ministero della difesa. 2. Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della Marina militare che amministrano il personale imbarcato sulle unita' navali assegnate alle Capitanerie di porto.