Art. 471 
 
                 Organi di vigilanza e di controllo 
 
1. Gli Alti comandi  periferici  esercitano,  attraverso  gli  uffici
preposti,  azione  di  vigilanza,  coordinamento  e   controllo   sul
funzionamento  degli  organismi  di  protezione   sociale   istituiti
nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative
attivita' assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali
stabiliti dall'autorita' centrale. 
2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano  l'esercizio  delle
attivita' secondo le modalita' di gestione di cui agli articoli 473 e
474. 
3.  Il  comandante  dell'ente  o  del   distaccamento,   presso   cui
l'organismo di protezione sociale  e'  costituito,  esercita  diretta
vigilanza sul funzionamento e sulla gestione  dell'organismo  stesso,
mediante disposizioni di indirizzo  e  coordinamento  delle  relative
attivita'   volte   al   raggiungimento   delle   finalita'   proprie
dell'organismo.