Art. 471 Organi di vigilanza e di controllo 1. Gli Alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attivita' assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorita' centrale. 2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attivita' secondo le modalita' di gestione di cui agli articoli 473 e 474. 3. Il comandante dell'ente o del distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale e' costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attivita' volte al raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.