Art. 48 Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia 1. Possono fare parte dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana e del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, a ordinamento militare, della Polizia di Stato, degli Agenti di custodia e della giustizia militare.