Art. 495 Vestiario ed equipaggiamento 1. La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei militari di truppa sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione. 2. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e' assegnata, gratuitamente, una dotazione individuale di vestiario e di equipaggiamento. I relativi rinnovi sono a carico dell'Amministrazione. Il personale puo' ritirare, secondo criteri, limiti e modalita' stabiliti dalla competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, anche oggetti di vestiario non compresi nella dotazione spettante, nei limiti del valore della dotazione stessa. Le autorita' logistiche centrali stabiliscono gli oggetti di vestiario per i quali sia conveniente od opportuno procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso. 3. L'Amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al comma 1, i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo le spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale. 4. Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 5. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, le quantita' e la durata degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento da somministrare a cura e spese dell'Amministrazione sono determinate con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa, emanato sulla base delle proposte formulate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 6. Per i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare ai militari destinati a servizi speciali si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto delle valutazioni e proposte delle rispettive competenti autorita' logistiche centrali, per le dotazioni di pertinenza della propria Forza armata. 7. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, al personale richiamato per istruzione o per mobilitazione sono distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa valutazione in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, a eccezione di quelli che la competente Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di ritirare. 8. Presso gli organismi possono essere istituiti depositi affidati agli incaricati di cui all'articolo 451, comma 3, lettera h), per assicurare il servizio vestiario ed equipaggiamento, rimanendo il materiale a carico degli inventari del consegnatario per debito di vigilanza. 9. Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento dati in uso ai militari sono annotati in un documento personale e scaricati dagli inventari. I militari sono responsabili del buon uso e della conservazione degli stessi. Se un oggetto e' andato perduto per colpa del militare, si rinnova previo addebito all'interessato del prezzo determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto e' riconosciuto non piu' impiegabile, prima del periodo di durata minima prescritta, si effettua il rinnovo previo addebito delle quote corrispondenti al periodo di minor uso se, a seguito di procedimento semplificato di accertamento, l'interessato e' risultato responsabile dell'anticipato deterioramento. 10. La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, stabilisce annualmente i capi di corredo che il personale militare puo' prelevare a pagamento dai magazzini, fissando i prezzi di cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme introitate dalla cessione a pagamento del vestiario costituiscono proventi riassegnabili. 11. Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la prima somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni delle divise e degli indumenti da lavoro del personale civile, che sono dati in uso secondo le modalita' di cui al comma 9. 12. L'Amministrazione, se deve soddisfare speciali esigenze, puo' provvedere, con propri laboratori o tramite imprenditori privati, alla confezione di oggetti costituenti le serie individuali di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente autorita' logistica centrale determina gli oggetti da confezionare, le modalita' di confezione nonche' le materie prime e gli accessori da impiegare per ogni oggetto, fissando le tariffe per la confezione sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla propria forza effettiva, puo' destinare appositi locali da dare in concessione, a titolo oneroso, ad assuntori privati, iscritti all'albo dell'artigianato, per l'esercizio delle attivita' di sartoria, calzoleria, lavanderia e stireria; gli oneri per gli impianti e per l'esercizio delle attivita' sono a carico degli assuntori e il corrispettivo dei servizi resi e' da questi posto direttamente a carico degli utenti. Gli assuntori provvedono a versare in tesoreria, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, gli oneri per la concessione dei locali, per gli impianti e per l'esercizio delle attivita'. Copia della relativa quietanza deve essere trasmessa al servizio amministrativo dell'ente.