Art. 495 
 
                    Vestiario ed equipaggiamento 
 
1. La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di
vestiario e di equipaggiamento personale dei militari di truppa  sono
effettuati a cura e spese dell'Amministrazione. 
2. Agli ufficiali, ai  sottufficiali  e  ai  graduati  e'  assegnata,
gratuitamente,  una  dotazione  individuale   di   vestiario   e   di
equipaggiamento.    I    relativi    rinnovi    sono     a     carico
dell'Amministrazione. Il personale puo'  ritirare,  secondo  criteri,
limiti e modalita' stabiliti  dalla  competente  Direzione  generale,
sulla  base  delle  valutazioni  e  delle  proposte  formulate  dalle
autorita'  logistiche  centrali,  anche  oggetti  di  vestiario   non
compresi nella dotazione  spettante,  nei  limiti  del  valore  della
dotazione stessa. Le autorita' logistiche centrali  stabiliscono  gli
oggetti di  vestiario  per  i  quali  sia  conveniente  od  opportuno
procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso. 
3. L'Amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al
comma 1, i generi  occorrenti  per  l'igiene  personale,  secondo  le
spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale. 
4. Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono  determinate  con  decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa,
formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato  maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 
5. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma  4,  le
quantita' e la durata degli oggetti di vestiario  ed  equipaggiamento
da somministrare a cura e spese dell'Amministrazione sono determinate
con provvedimento del Capo di stato maggiore  della  difesa,  emanato
sulla base delle proposte formulate dai Capi  di  stato  maggiore  di
Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
6. Per i capi di vestiario ed  equipaggiamento  da  somministrare  ai
militari destinati a servizi speciali si  provvede  con  decreto  del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato  maggiore  della
difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi  di  stato
maggiore di Forza armata e  dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri,  tenuto  conto  delle  valutazioni  e   proposte   delle
rispettive competenti autorita' logistiche centrali, per le dotazioni
di pertinenza della propria Forza armata. 
7. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma  4,  al
personale  richiamato  per  istruzione  o  per   mobilitazione   sono
distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa  valutazione  in
base alla stagione nella quale avviene il richiamo  e  alla  presunta
durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono  lasciati  i
capi di corredo individuali, a eccezione di quelli che la  competente
Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e  delle  proposte
formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di ritirare. 
8. Presso gli organismi possono essere  istituiti  depositi  affidati
agli incaricati di cui all'articolo 451, comma  3,  lettera  h),  per
assicurare il servizio vestiario  ed  equipaggiamento,  rimanendo  il
materiale a carico degli inventari del consegnatario  per  debito  di
vigilanza. 
9. Gli oggetti di  corredo  e  di  equipaggiamento  dati  in  uso  ai
militari sono annotati in un documento personale  e  scaricati  dagli
inventari.  I  militari  sono  responsabili  del  buon  uso  e  della
conservazione degli stessi. Se un oggetto e' andato perduto per colpa
del militare, si rinnova previo addebito all'interessato  del  prezzo
determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto e'  riconosciuto  non
piu' impiegabile, prima del periodo di durata minima  prescritta,  si
effettua il rinnovo previo addebito  delle  quote  corrispondenti  al
periodo di minor uso se, a seguito di  procedimento  semplificato  di
accertamento, l'interessato e' risultato responsabile dell'anticipato
deterioramento. 
10. La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni  e
delle  proposte  formulate  dalle  autorita'   logistiche   centrali,
stabilisce annualmente i capi di corredo che  il  personale  militare
puo' prelevare a  pagamento  dai  magazzini,  fissando  i  prezzi  di
cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le
somme  introitate  dalla   cessione   a   pagamento   del   vestiario
costituiscono proventi riassegnabili. 
11.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  le  spese  per  la  prima
somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni  delle  divise  e
degli indumenti da lavoro del personale civile, che sono dati in  uso
secondo le modalita' di cui al comma 9. 
12. L'Amministrazione, se deve  soddisfare  speciali  esigenze,  puo'
provvedere, con propri laboratori  o  tramite  imprenditori  privati,
alla confezione  di  oggetti  costituenti  le  serie  individuali  di
vestiario e di equipaggiamento. A tal fine  la  competente  autorita'
logistica  centrale  determina  gli  oggetti  da   confezionare,   le
modalita' di confezione nonche' le materie prime e gli  accessori  da
impiegare per ogni oggetto, fissando le  tariffe  per  la  confezione
sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla  propria
forza  effettiva,  puo'  destinare  appositi  locali   da   dare   in
concessione,  a  titolo  oneroso,  ad  assuntori  privati,   iscritti
all'albo  dell'artigianato,  per  l'esercizio  delle   attivita'   di
sartoria, calzoleria,  lavanderia  e  stireria;  gli  oneri  per  gli
impianti e per  l'esercizio  delle  attivita'  sono  a  carico  degli
assuntori e il corrispettivo dei servizi  resi  e'  da  questi  posto
direttamente a  carico  degli  utenti.  Gli  assuntori  provvedono  a
versare in tesoreria, con imputazione al  pertinente  capitolo  dello
stato di previsione dell'entrata, gli oneri per  la  concessione  dei
locali, per gli impianti e per  l'esercizio  delle  attivita'.  Copia
della  relativa  quietanza  deve   essere   trasmessa   al   servizio
amministrativo dell'ente.