Art. 50 
 
     Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia 
 
1.  L'organizzazione  e  il   funzionamento   dell'Unione   nazionale
ufficiali in congedo d'Italia sono disciplinati con  statuto  redatto
in  base  ai  principi  contenuti  nell'articolo   13   del   decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e  nel  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente
sezione.  Lo  statuto  e'  deliberato  dal  consiglio  nazionale,  su
proposta del consiglio di amministrazione, e  approvato  con  decreto
del Ministro della difesa. 
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di  efficacia,
efficienza, economicita' e semplificazione: 
a) le categorie di soci; 
b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 49; 
c) le modalita' di svolgimento dell'attivita' di istituto; 
d) gli eventuali rimborsi  spese  per  lo  svolgimento  di  incarichi
istituzionali e di collaborazioni su base volontaria; 
e) la costituzione, l'organizzazione e le modalita' di  funzionamento
delle sezioni; 
f)  i  compiti  di  direzione  e  controllo  degli  organi   centrali
dell'Unione nazionale ufficiali in  congedo  d'Italia  nei  confronti
delle sezioni, nonche' le modalita' di versamento delle entrate  alla
gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le  esigenze
delle articolazioni territoriali; 
g) i criteri di amministrazione del patrimonio  complessivo,  la  cui
titolarita' e' attribuita agli organi centrali  con  possibilita'  di
delegare la gestione alle sezioni. 
 
          Note all'art. 50: 
          - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29  ottobre
          1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici
          nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15
          novembre 1999, n. 268, e' il seguente: 
          «Art. 13 (Revisione statutaria). -  1.  Le  amministrazioni
          dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
          cui si applica  il  presente  decreto  promuovono,  con  le
          modalita' stabilite per ogni ente dalle norme  vigenti,  la
          revisione degli statuti. La revisione  adegua  gli  statuti
          stessi alle  seguenti  norme  generali,  regolatrici  della
          materia: 
          a) attribuzione di poteri di  programmazione,  indirizzo  e
          relativo controllo strategico: 
          1) al presidente dell'ente, nei casi in  cui  il  carattere
          monocratico  dell'organo  e'   adeguato   alla   dimensione
          organizzativa e finanziaria  o  rispondente  al  prevalente
          carattere  tecnico  dell'attivita'  svolta  o  giustificato
          dall'inerenza di  quest'ultima  a  competenze  conferite  a
          regioni o enti locali; 
          2) in mancanza dei presupposti di  cui  al  n.  1),  ad  un
          organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione,
          presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero
          di membri variabile da due a otto, in relazione al  rilievo
          ed alle dimensioni organizzative e  finanziarie  dell'ente,
          fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi; 
          b) previsione della nomina dei componenti del consiglio  di
          amministrazione  dell'ente,  con   decreto   del   Ministro
          vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori  di
          attivita' dell'ente, con esclusione di  rappresentanti  del
          Ministero vigilante o di altre  amministrazioni  pubbliche,
          di organizzazioni imprenditoriali e sindacali  e  di  altri
          enti esponenziali; 
          c) ridefinizione dei poteri di  vigilanza  secondo  criteri
          idonei a garantire l'effettiva autonomia  dell'ente,  ferma
          restando  l'attribuzione  all'autorita'  di  vigilanza  del
          potere di approvazione dei bilanci e  rendiconti,  nonche',
          per  gli  enti  finanziati   in   misura   prevalente   con
          trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
          dei programmi di attivita'; 
          d) previsione, quando l'ente operi in materia  inerente  al
          sistema regionale o locale, di forme  di  intervento  degli
          enti  territorialmente  interessati,  o  della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  ovvero  della
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  tali  comunque  da  assicurare  una
          adeguata presenza,  negli  organi  collegiali,  di  esperti
          designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; 
          e) eventuale attribuzione di  compiti  di  definizione  del
          quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero  di
          funzioni consultive,  a  organi  assembleari,  composti  da
          esperti  designati  da  amministrazioni  e   organizzazioni
          direttamente interessate all'attivita'  dell'ente,  ovvero,
          per gli enti a vocazione scientifica o culturale,  composti
          in prevalenza da docenti o esperti del settore; 
          f) determinazione del compenso eventualmente  spettante  ai
          componenti degli  organi  di  amministrazione,  ordinari  o
          straordinari,  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, sulla base di eventuali direttive
          del Presidente del Consiglio dei Ministri;  determinazione,
          con  analogo  decreto,  di  gettoni  di  presenza   per   i
          componenti dell'organo assembleare,  salvo  rimborso  delle
          spese di missione; 
          g)  attribuzione  al  presidente  dell'ente  di  poteri  di
          rappresentanza esterna e, negli enti con organo di  vertice
          collegiale, di poteri  di  convocazione  del  consiglio  di
          amministrazione; previsione, per  i  soli  enti  di  grande
          rilievo  o  di   rilevante   dimensione   organizzativa   o
          finanziaria e fatta salva l'ipotesi della  gratuita'  degli
          incarichi,  di  un   vice-presidente,   designato   tra   i
          componenti del  consiglio;  previsione  che  il  presidente
          possa restare in carica, di norma, il tempo  corrispondente
          a non piu' di due mandati; 
          h) previsione di un collegio dei revisori composto  di  tre
          membri, ovvero cinque per gli enti di  notevole  rilievo  o
          dimensione organizzativa o finanziaria, uno  dei  quali  in
          rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
          tra iscritti al  registro  dei  revisori  contabili  o  tra
          persone  in   possesso   di   specifica   professionalita';
          previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
          notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria; 
          i) esclusione  del  direttore  generale  dal  novero  degli
          organi dell'ente ed attribuzione allo  stesso,  nonche'  ad
          altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al  principio
          di distinzione tra attivita' di indirizzo  e  attivita'  di
          gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni;   previsione    della
          responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
          dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione,  o
          organo  di  vertice,  con   riferimento,   ove   possibile,
          all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
          di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; 
          l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di  un
          sistema di  controlli  interni,  coerente  con  i  principi
          fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
          m) istituzione di  un  ufficio  per  le  relazioni  con  il
          pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; 
          n)  determinazione  del   numero   massimo   degli   uffici
          dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
          dell'ente,  in  coerenza  alle  esigenze   di   speditezza,
          efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
          rinviando la disciplina dei residui profili  organizzativi,
          in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
          interni,    eventualmente     soggetti     all'approvazione
          dell'autorita'  di  vigilanza,   ovvero   ad   altri   atti
          organizzativi; 
          o)  facolta'   dell'ente   di   adottare   regolamenti   di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario, deroghe, anche in  materia  contrattuale,  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
          dicembre  1979,  n.  696,  e  successive  modificazioni;  i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita' di vigilanza, di concerto  con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
          p) previsione della facolta' di  attribuire,  per  motivate
          esigenze  ed  entro  un  limite  numerico   predeterminato,
          incarichi di collaborazione ad  esperti  delle  materie  di
          competenza istituzionale; 
          q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e
          dei  poteri   del   commissario   straordinario,   nominato
          dall'autorita'  di  vigilanza,  ovvero,  per  gli  enti  di
          notevole rilievo o dimensione organizzativa e  finanziaria,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta dell'autorita' di  vigilanza;  previsione,  per  i
          soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa  o
          finanziaria, della possibilita'  di  nominare  uno  o  piu'
          sub-commissari; previsione di termini perentori  di  durata
          massima  del  commissariamento,  a  pena  di   scioglimento
          dell'ente. 
          2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte  salve  le
          specifiche e motivate  esigenze  connesse  alla  natura  ed
          all'attivita' di singoli enti, con particolare  riferimento
          a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
          della prevalenza delle entrate proprie su quelle  attinenti
          a trasferimenti a carico di bilanci  pubblici,  nonche'  le
          esigenze specifiche degli enti a struttura associativa,  ai
          quali, in particolare, non si applicano i  criteri  di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri  di
          cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
          coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
          motivate esigenze degli stessi. 
          3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente  ai
          quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data
          del 30 giugno  2001,  si  applicano,  con  effetto  dal  1°
          gennaio 2002, le seguenti disposizioni: 
          a) i consigli di amministrazione sono  sciolti,  salvo  che
          risultino composti in conformita'  ai  criteri  di  cui  al
          comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
          che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
          nominati,  i  poteri   di   amministrazione   ordinaria   e
          straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
          vigilanza di nominare un commissario straordinario; 
          b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai  criteri  di
          cui al comma 1, lettera h),  sono  sciolti  e  le  relative
          competenze sono esercitate,  sino  alla  nomina  del  nuovo
          collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
          dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in  caso
          contrario, dal solo presidente del collegio. 
          4. Negli enti di cui al presente articolo per  i  quali  la
          revisione statutaria risulti intervenuta alla data  del  30
          giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti  e'
          prorogato   sino   alla   nomina   di   quelli   di   nuova
          istituzione.». 
          - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), si vedano le note all'art. 14.